LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14564-2014 proposto da:
C.O., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3645/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2013 R.G.N. 5237/2010.
RILEVATO
1. Che la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di C.O. intesa, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, commi 4 e 5, alla condanna dell’INPS, ente datore di lavoro, al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento delle funzioni asseritamente dirigenziali svolte dal C., nel periodo dal dicembre 2004 al marzo 2007, quale responsabile dell’Area Vigilanza della sede di *****;
1.1. che la statuizione di riforma è stata fondata sulla non configurabilità, alla stregua del contratto collettivo applicabile e delle circolari INPS n. 131/2006 e n. 17/1999, della natura dirigenziale delle funzioni in oggetto e, comunque, sulla carenza di prova, della quale era onerato il dipendente, che le stesse, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, risultassero prevalenti rispetto agli altri incarichi svolti dal C. nel periodo dedotto;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.O. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO
1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,commi 3, 4 e 5 e artt. 3 e 17 nonchè degli artt. 3, 28 e 36 del Regolamento di organizzazione dell’INPS n. 380/2000 in relazione all’accertato svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali nella direzione dell’Area Vigilanza della Sede di ***** dell’INPS. Assume che alla stregua del contratto collettivo, confermato dalla Circolare INPS n. 131/2006, le funzioni di responsabile dell’Area Vigilanza delle sedi periferiche si configuravano come di natura dirigenziale;
2. che con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio attinenti, in sintesi, alla prevalenza delle funzioni dirigenziali svolte quale responsabile dell’Area Vigilanza rispetto agli altri compiti espletati nel medesimo periodo;
3. che il primo motivo è infondato;
3.1. che la interpretazione del contratto collettivo integrativo INPS alla base della sentenza impugnata è condivisibile;
4.1. che, invero, ad escludere la natura intrinsecamente dirigenziale della funzione di Responsabile dell’Area Vigilanza presso le strutture provinciali e sub provinciali dell’ente, quale, per come pacifico la sede di *****, è sufficiente la considerazione che le parti collettive hanno espressamente contemplato la possibilità di affidamento di tale incarico a un funzionario, sia pure di livello elevato, e precisato che l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza non comporta la creazione di una nuova funzione dirigenziale nell’organico della sede provinciale o sub provinciale (v. art. 1-Attività di vigilanza: Organizzazione, Competenze e Funzioni);
4.2. che ad opposta conclusione non è possibile pervenire, come assume parte ricorrente, sulla base del disposto dell’art. 1 citato, u.c., il quale recita: Resta inteso che la programmazione e la gestione dell’attività nonchè la verifica dei comportamenti è di esclusiva competenza della funzione dirigenziale che si avvarrà, come illustrato in sede di descrizione dei profili, della collaborazione del personale ispettivo con profilo C4. Il relativo significato non può, infatti, che essere riferito, alla luce di una lettura sistematica dell’articolato in questione, alla diversa situazione contemplata dal contratto collettivo, nella quale la responsabilità dell’Area Vigilanza continua a fare capo al Dirigente prevedendosi in tale ipotesi che egli possa avvalersi, per un limitato periodo, di un funzionario apicale o in via eccezionale di un ispettore di vigilanza, per l’attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio dell’attività di vigilanza. Diversamente, come evidenziato dalla Corte di appello, la norma sarebbe contraddittoria perchè da un lato sembra riconoscere la pienezza di attribuzioni connesse alla responsabilità dell’area al funzionario affidatario del servizio, richiedendo a tal fine una specifica qualifica professionale, e dall’altro, finisce con lo svuotarne il contenuto ove tale responsabilità dovesse svolgersi con le limitazioni delineate all’u.c.;
5. che alla luce delle considerazioni che precedono non si configura alcuna violazione del disposto delle norme asseritamente violate mentre inconferente rispetto al thema decidendum quale sviluppatosi nelle fasi di merito, oltre che tardivo, risulta il richiamo all’art. 36 Cost. formulato peraltro solo nella memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;
6. che il mancato accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo motivo;
7. che le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;
8. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019