Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21509 del 20/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA (ART. 380 BIS.1 C.P.C.) sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27264/15) proposto da:

CO.MA.R. di C.F.A. & C. s.a.s., (P.I.:

*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, e C.F.A., (C.F.: *****), in qualità di socio accomandatario, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Paolo Canonaco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Tarvisio, n. 2;

– ricorrenti –

contro

DE AGOSTINI LIBRI s.p.a., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, e UTET GRANDI OPERE s.p.a., (P.I.:

*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Marco Durante, Filippo Mollea e Mario Antonini, elettivamente domiciliate presso lo studio del terzo, in Roma, v. E.Q. Visconti, n. 20;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 726/2015, depositata il 15 aprile 2015 (non notificata).

RILEVATO IN FATTO

1. Con citazione del luglio 2010 la s.p.a. UTET conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.a.s. COMAR di C.F.A., quale agente (senza esclusiva) per la zona di Cosenza (che aveva dichiarato di recedere dal contratto con effetto dal 27 ottobre 2008), chiedendo la sua condanna al pagamento delle somme di Euro 68.117,02, di Euro 14.227, 50 e di Euro 16.353,27 (oltre accessori e spese), a titoli di importi dipendenti dalla cattiva gestione dell’incarico di agente durante il cui svolgimento erano emerse gravi irregolarità.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, oltre ad opporsi alla domanda, chiedeva in via riconvenzionale accertarsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per mancanza di preavviso da parte dell’UTET, invocando anche la condanna di quest’ultima al pagamento, per vari titoli (provvigioni, indennità di omesso preavviso e danno all’immagine), dell’importo di Euro 196.983,25, con la richiesta della correlata condanna di tale B.A. (avuto riguardo ad un emesso ordine illegittimo di Euro 14.227,50 per conto della disponente sorella B.M.L.) di tenerlo indenne in relazione alla domanda risarcitoria esperita dalla società attrice.

Respinta l’istanza di differimento dell’udienza di prima comparizione per la chiamata in causa del terzo in ragione della tardività della costituzione della convenuta e disposta la riunione al giudizio dell’altro introdotto dalla s.a.s. Comar e dal suo socio accomandatario C.F.A. avente ad oggetto le stesse domande che erano state proposte in via riconvenzionale in quello iniziato dall’UTET (che si costituiva, resistendo, anche in questa seconda causa), l’adito Tribunale di Torino, con sentenza n. 541/2013, così provvedeva: – dichiarava inammissibili per difetto di legittimazione attiva tutte le domande proposte da C.F.A. nei confronti della s.p.a. UTET; condannava la s.a.s. Comar al pagamento, in favore dell’UTET, della somma complessiva di Euro 98.697,79 (oltre interessi); – rigettava tutte le domande proposte dalla s.a.s. Comar, condannando il C. e la stessa s.a.s. Comar alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Interposto appello da parte della s.a.s. Comar e di C.F.A., la Corte di appello di Torino, nella costituzione della società appellata, con sentenza n. 726/2015, accoglieva solo parzialmente il gravame e, riformando in parte l’impugnata decisione, dichiarava non dovuta all’UTET l’indennità per mancato preavviso, riducendo, di conseguenza, l’importo dovuto alla predetta UTET alla somma di Euro 82.344,52 (oltre interessi legali dal 27 luglio 2010 al saldo), compensando le spese del doppio grado nella misura di 1/5 (con accollo del residui 4/5 alla s.a.s. Comar, quale soccombente prevalente), confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto unitariamente ricorso per cassazione la s.a.s. Comar e C.F.A., affidandolo a cinque motivi, resistito dalla De Agostini Libri s.p.a. e dall’UTET s.p.a. con un unico controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il C.F.A., in proprio, ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304,2313 e 2315 c.c., nonchè il vizio di carente e contraddittoria motivazione sulla questione relativa alla legittimazione passiva del socio accomandatario anche in relazione alla condanna alle spese.

In particolare il C. ha – con questa doglianza – inteso censurare l’impugnata sentenza nella parte in cui, su appello dello stesso quale socio accomandatario della CO.MA.R. s.a.s., lo riteneva legittimato passivo nei confronti delle domande proposte in primo grado dall’UTET, pur avendo accertato che il rapporto di agenzia era intercorso soltanto tra le due suddette società, mentre alcun rapporto giuridico avrebbe potuto considerarsi riconducibile ad esso C., il che avrebbe dovuto comportare la sua estromissione dal giudizio o, quantomeno, escludere a suo carico la condanna al pagamento delle spese giudiziali.

1.1. Rileva il collegio che il motivo in questione è inammissibile quanto al denunciato vizio motivazionale ed infondato con riferimento alla dedotta violazione di legge.

Con riguardo all’asserito vizio logico si evidenzia come sia ormai risaputo che, intorno alla portata dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (v. Cass. S.U. nn. 8053-8054/2014 e, da ultimo, Cass. n. 23940/2017) nell’affermare che, in seguito alla riformulazione di detta disposizione normativa, come intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie, siccome l’impugnata sentenza risulta pubblicata successivamente all’I. settembre 2012) non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, poichè il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Essendo, nel caso di specie, rimasta esclusa una delle richiamate evenienze, la censura attinente al vizio motivazionale è da qualificarsi inammissibile.

Destituita di fondamento è, invece, la prospettata violazione di legge, avendo la Corte territoriale idoneamente accertato come il contratto di agenzia dedotto in causa fosse pacificamente intercorso in via esclusiva tra l’UTET e la CO.MA.R., senza alcun coinvolgimento del C. quale socio accomandatario, che, in tale qualità, aveva agito in separato giudizio nei confronti dell’UTET, ragion per cui il suo accertato difetto di legittimazione ha comportato la legittima condanna dello stesso alle relative spese giudiziali per la sua soccombenza su tale questione.

2. Con il secondo motivo – formulato nell’interesse della CO.MA.R. s.a.s. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss., nonchè dell’art. 1373 c.c., in ordine alla qualificazione in termini di recesso della comunicazione operata dal C.F.A., asserendo che la stessa fosse stata fatta, anche in virtù dello stato di disagio determinato da alcuni comportamenti dell’UTET, per manifestare la sua intenzione di ritirarsi dall’attività di agente per accedere al pensionamento.

2.1. Anche questa censura si prospetta inammissibile quanto al dedotto vizio motivazionale (per le ragioni già esplicitate nell’esaminare il primo motivo) e manifestamente infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge. Ed invero, con quest’ultima, si contesta, in effetti, il risultato dell’attività interpretativa compiuta nell’impugnata sentenza dalla Corte di appello con riguardo alla rilevata manifestazione di recesso da parte della CO.MA.R., che contrariamente alla prospettazione della ricorrente società – risulta invece adeguatamente e logicamente motivata in ordine alla valutazione del suo contenuto e della intenzione in concreto emergente dalla stessa, senza che si sia configurata, in ogni caso, la violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 in rapporto all’art. 1373 c.c..

3. Con il terzo motivo – avanzato sempre dalla CO.MA.R. s.a.s. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – è stata prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 342 c.p.c., oltre che dell’art. 2702 c.c. e segg., nonchè la carente e contraddittoria motivazione nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, si era ritenuto non contestato il capo della decisione di primo grado relativo alla condanna al pagamento dell’importo di Euro 68.17,02 per asserito “debito risultante dagli estratti conto a seguito della chiusura del rapporto di agenzia”.

3.1. Questo motivo è complessivamente inammissibile sia in ordine al dedotto vizio motivazionale (per le medesime ragioni già riferite al nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che con riguardo alla denunciata violazione di legge.

Infatti, con quest’ultima, la ricorrente ha inteso, in effetti, contestare – tuttavia inammissibilmente – il percorso motivazionale sul punto oggetto di impugnazione ma, ancora prima sul piano della specificità della censura, la CO.MA.R. s.a.s. non ha riportato i passaggi testuali dei relativi rituali atti difensivi dai quali sarebbe emersa la puntuale contestazione delle risultanze degli estratti conto prodotti dall’UTET nè, soprattutto, dall’impugnata sentenza si evince che la ricorrente avesse proposto in merito uno specifico motivo di appello, limitandosi la CO.MA.R. s.a.s. a richiamare solo genericamente che essa aveva contestato le risultanze contabili della controparte, senza riportare, però, con precisione il contenuto della doglianza.

4. Con il quarto motivo – avanzato sempre nell’interesse della CO.MA.R. s.a.s. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è stata denunciata la carente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui, ancorchè – in costanza di rapporto – l’UTET avesse comunicato alla clientela di essa ricorrente di aver affidato ad un nuovo agente la commercializzazione dei prodotti, in violazione dell’esclusiva conferita, e del mutamento della politica commerciale, non era stato ritenuto di qualificare detta condotta suscettibile di dar luogo ad un risarcimento dei danni per lesione dell’immagine di essa CO.MA.R..

4.1. Il motivo è chiaramente inammissibile siccome dedotto solo con riferimento all’antecedente formulazione del testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile – per le ragioni più volte poste in precedenza in risalto – in ordine al ricorso in esame avuto riguardo alla data di pubblicazione dell’impugnata sentenza.

5. Con il quinto motivo – proposto ancora nell’interesse della sola CO.MA.R. s.a.s. in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 116 c.p.c., e dell’art. 3.4. del contratto in data 1 marzo 2004, congiuntamente al vizio di carente e contraddittoria motivazione, contestando l’impugnata sentenza laddove aveva riconosciuto come legittima la pretesa risarcitoria dell’UTET relativamente all’ordine B., sul presupposto della ravvisata applicabilità del citato art. 3.4 del contratto di agenzia intercorso tra le parti e di una responsabilità di essa CO.MA.R. s.a.s. per un’infedele trasmissione relativamente al suddetto cliente.

5.1. Anche quest’ultima censura va dichiarata inammissibile sia perchè risulta, ancora una volta, dedotto il vizio motivazionale per ragioni riferibili al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sia perchè – quanto alla supposta violazione di legge – essa si risolve in una censura della motivazione sulla vicenda della cliente B., del tutto logicamente ed adeguatamente compiuta dalla Corte di secondo grado (v. pagg. 21 e 22 della sentenza di appello) e, quindi, incensurabile nella presente sede di legittimità.

A tal proposito, infatti, la Corte piemontese ha evidenziato come la stessa Comar s.r.l. aveva riconosciuto che l’ordine fu sottoscritto dal germano dell’apparente intestataria del contratto, così incorrendo nella violazione della clausola di cui al n. 3.4. del contratto di agenzia, senza che fosse – con motivazione di merito qui insindacabile – rimasto riscontrato che le opere (di cui all’ordine) erano state propriamente ricevute dalla cliente B.M.L. e che la stessa avesse in concreto provveduto al relativo pagamento, avendo anzi ella formalmente disconosciuto alcuni contratti relativi ad asseriti ordini trasmessi dall’agenzia.

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni sviluppate, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna delle parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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