Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21522 del 20/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9533-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato RANIERI RODA, rappresentato e difeso dall’avvocato PARDO CELLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. M.F. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da parte dell’architetto C.P. per Euro 10.745,14 per competenze professionali relative ad un progetto di ristrutturazione edilizia, di cambio di destinazione d’uso, di arredo esterno ed interno, relativamente ad un immobile sito nel Comune di *****.

2. Il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, riducendo il compenso in Euro 1.249,39, in quanto l’istante non aveva considerato gli acconti già ricevuti e non aveva provato il costo complessivo delle opere sul quale doveva essere calcolato il compenso. Rigettava anche la domanda riconvenzionale del M. relativa ad errori nella prestazione dell’architetto.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’architetto C.P.. M.F. proponeva a sua volta appello incidentale, dolendosi del mancato accoglimento della riconvenzionale.

4. La Corte d’Appello, per quel che ancora rileva, accoglieva l’appello dell’architetto C. nella parte in cui aveva censurato la decisione di primo grado che aveva ritenuto provato solo una parte dei lavori dei quali il professionista aveva chiesto il pagamento.

Secondo la Corte d’Appello, dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il computo metrico estimativo allegato al contratto d’appalto non comprendeva tutte le voci, in quanto alcune dovevano aggiungersi anche se non contemplate al momento della progettazione.

Pertanto, l’importo complessivo richiesto dal professionista era congruo come ritenuto anche dal consulente tecnico d’ufficio che, peraltro, affermava che la documentazione in atti non era idonea a documentare il costo finale delle opere.

2. La Corte d’Appello rigettava l’appello incidentale di M.F., in quanto non aveva subito aggravi di costi a causa dell’errore di progettazione e, quanto all’arredamento interno, l’opera del professionista risultava comunque svolta. Il compenso veniva quindi rideterminato in Euro 6.830,63.

3. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. L’architetto C.P. ha resistito con controricorso.

5. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella propria richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, artt. 15 e 18 con riferimento alla determinazione del costo dell’opera per il computo del compenso del professionista.

Il ricorrente evidenzia che, ai sensi delle norme sopra citate, le competenze del professionista devono essere calcolate – in caso di incarico parziale – sulla base del consuntivo lordo dell’opera. La Corte d’Appello sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, pur in assenza di documentazione comprovante ulteriori lavori, ha ritenuto congruo l’importo di cui alla notula del professionista. Pertanto, a parere del ricorrente, il C. non aveva soddisfatto l’onere della prova che gravava su di lui, non avendo dimostrato i fatti posti a fondamento della sua pretesa creditoria.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e comunque falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 14con riferimento alla determinazione del costo di ristrutturazione complessivo, senza distinzione delle categorie di opere interessate dall’attività del professionista.

Il ricorrente deduce anche la violazione della L. n. 143 del 1949, art. 14, non essendo stato distinto il compenso dovuto per ogni tipologia di lavoro, quali ad esempio l’impiantistica la fornitura gli infissi, tutti uniti sotto un’unica voce complessiva.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza in punto di motivazione inesistente circa la mancata redazione da parte del professionista del preventivo sommario.

Il CTU aveva rilevato che il preventivo sommario dichiarato nel progetto non risultava nella documentazione prodotta in atti, pertanto tale prestazione doveva essere decurtata, mentre il giudice aveva assunto l’intera percentuale indicata dal professionista, senza spendere alcuna parola sulla prestazione “preventivo sommario” quantunque non eseguita.

3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

In primo luogo deve ribadirsi che nei giudizi aventi per oggetto l’accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico e dell’effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest’ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l’onere di dimostrare non solo che l’opera è stata posta in essere, ma anche l’entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).

Ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, artt. 15 e 18 che ha approvato la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, le competenze del professionista vanno computate sulla base del consuntivo lordo dell’opera, intendendosi per consuntivo lordo la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese per lavori o forniture, aumentati degli eventuali importi suppletivi e senza tener conto delle detrazioni effettuate durante il corso dei lavori o in sede di conto finale o di collaudo.

L’architetto C., dunque, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dal M. per le competenze professionali relative al progetto di ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d’uso e arredi esterni e interni, doveva fornire la prova degli importi liquidati alle varie imprese per i lavori e le forniture.

La Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente a tal fine le conclusioni del consulente tecnico e le testimonianze del direttore dei lavori e del titolare della ditta appaltatrice. Il consulente tecnico aveva esplicitamente affermato che, nonostante la mancanza di documenti circa gli ulteriori lavori eseguiti, l’importo richiesto, ad un esame sommario, corrispondeva al costo globale occorso per i lavori, come peraltro risultante dalle dichiarazioni dei testi.

Risulta evidente, pertanto, che nella specie risulta violato l’art. 15 citato, mancando la prova circa il costo complessivo dei lavori e delle forniture in relazione alle quali doveva determinarsi il compenso del professionista. Come si è detto la relativa prova gravava sul professionista il quale aveva omesso di depositare la documentazione al riguardo. Lo stesso consulente tecnico aveva ritenuto congruo il costo complessivo indicato nella notula del professionista sulla base di un mero esame sommario o “a prima vista”, pur affermando che la documentazione in atti non era idonea a documentare che il costo finale delle opere fosse quello preteso dall’architetto C., mancando anche il preventivo sommario.

Non è possibile, peraltro, attribuire rilievo decisivo alle testimonianze del direttore dei lavori e della ditta appaltatrice, in quanto non risulta che gli stessi abbiano quantificato gli importi pagati per i lavori eseguiti e in mancanza di ogni documentazione comprovante la liquidazione dei suddetti importi. L’omessa specificazione di tali elementi rende fondati i motivi di ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o comunque erronea applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 14 in riferimento agli onorari per il progetto relativo all’arredamento.

Secondo il ricorrente, dalle risultanze istruttorie emergeva che era stato proprio lui a scegliere in autonomia gli elementi di arredo e C. non aveva espletato le attività per le quali aveva chiesto il compenso e non lo aveva documentato.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è assorbito logicamente dall’accoglimento degli altri.

5. Il giudice del rinvio che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Firenze deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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