LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18989-2015 proposto da:
V.R., P.C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE NORADINO, MARIA CRISTINA CAROTA;
– ricorrenti –
contro
D.C., elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, via Vincenzo Monti n. 40 presso lo studio degli avvocati PINUCCIA COTTU e COSIMO SAVASTANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1685/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. P.C.L. e V.R. convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, D.E.C. per accertare il suo inadempimento in ordine al contratto preliminare di compravendita del 16 luglio 1999 e per la conseguente condanna ex art. 1385 c.c. al pagamento della somma di lire 25 milioni quale doppio della caparra versata dagli attori alla stipula del contratto, in via subordinata per dichiarare la risoluzione del contratto con conseguente condanna al risarcimento del danno.
2. Il Tribunale di Bologna, all’esito del giudizio di merito, accertata l’insalubrità e l’insicurezza dell’appartamento promesso in vendita concludeva per la gravità dell’inadempimento del promittente venditore e riconosceva il diritto al doppio della caparra confirmatoria in capo agli attori.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello d.E.C..
4. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame e in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda di P.C.L. e V.R., accertando il loro inadempimento in relazione al preliminare del 16 luglio 1999 oggetto della lite.
5. P.C.L. e V.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
6. D.C. ha resistito con controricorso.
7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6 – 3, n. 22860 del 28/10/2014). Com’è noto, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso.
1.2 Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366 c.p.c., n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui n. 3 dell’art. 366 c.p.c. e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.
In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione – questa – che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una “sintesi” dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Perciò, il difensore chiamato a redigere il ricorso per cassazione – che, per legge, dev’essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione deve procedere ad elaborare autonomamente “una sintesi della vicenda fattuale e processuale”, selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
1.3 L’esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei motivi, dev’essere “sintetica”, come si evince dal richiamo al suo carattere “sommario”, già preteso dal codificatore del 1940. La “sintesi” degli atti processuali costituisce oggi un vero e proprio “valore”, che va assumendo importanza crescente nell’ordinamento italiano. Basti pensare a quanto previsto dall’art. 3, n. 2 codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con riferimento all’obbligo di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; basti pensare al ruolo sempre maggiore assegnato – con riguardo ai provvedimenti del giudice – all’ordinanza decisoria, motivata in modo “succinto” e “conciso” (art. 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), rispetto alla sentenza.
1.4 Nel caso di specie la parte del ricorso intitolata “ANTEFATTO PROCESSUALE” e “FATTO PROCESSUALE” si risolve nella mera allegazione di atti del processo, verbali di udienza e documenti senza assolvere l’onere di offrire una chiara e sintetica esposizione dei fatti della causa. Il ricorso, infatti, consta di più di cento pagine di cui, come si è detto, la maggior parte rappresentati dalla alluvionale riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, mediante i quali, in sostanza, il ricorrente pretende di riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito del presente giudizio.
Tale tecnica redazionale non è compatibile con i principi sopra esposti che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità sulla base del disposto dell’art. 366 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
1.5 Risulta pertanto palese la violazione dei principi di sinteticità e chiarezza del ricorso. In relazione a tali principi questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.
Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.
Ciò è quanto appunto si verifica nel caso in esame, nel quale i fatti di causa non vengono sommariamente esposti dal ricorrente, ma sono ricostruiti attraverso l’allegazione nel corpo del ricorso di copie di atti e documenti del giudizio di merito.
2. Il Collegio, sulla base delle considerazioni che precedono, intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2 c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 8009 del 2019).
1.3 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.4 Le spese seguono la soccombenza.
2. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 17 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019