LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25566-2015 proposto da:
L.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1108/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 1742.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 1108 del 2015, la Corte d’appello di Bari confermava la decisione di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta dall’INPS avverso il precetto con cui l’avv. L.O., agendo in qualità di procuratore distrattario, aveva intimato all’Istituto il pagamento dei diritti di procuratore maturati successivamente all’emissione del titolo esecutivo costituito da altra sentenza resa tra un proprio assistito e l’INPS, nonchè al pagamento delle spese di precetto;
la Corte, in particolare, rigettava l’eccezione di incompetenza per materia e valore reiterata dall’appellante e, nel merito, ribadiva che, avendo I’INPS provveduto al pagamento di quanto liquidato in sentenza e non avendo l’appellante dimostrato l’inesattezza dell’adempimento, nessun titolo esecutivo poteva essere fatto valere nei suoi confronti;
contro questa pronuncia ricorre l’avv. L.O., con due motivi. L’INPS non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 615,616 e 618-bis c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di incompetenza per materia e valore sull’erroneo rilievo che il motivo d’appello fosse incentrato sulla tardività della riassunzione (derivante dalla data del deposito dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione) e, comunque, dando prevalenza a principio secondo il quale la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro, nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, non involge questione di incompetenza ma solo di diversità del rito eventualmente risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c.; inoltre, la sentenza avrebbe errato nel ritenere che il credito oggetto del precetto fosse stato fatto valere in nome e per conto dell’assistito, laddove trattavasi di credito del difensore distrattario;
Il motivo è inammissibile dal momento che non spiega e non documenta, con i necessari riferimenti ai contenuti degli atti del processo che consentano a questa Corte di cassazione di verificare direttamente eventuali errori processuali, perchè sia errata la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, avallando quanto deciso in primo grado, che in effetti, nonostante la indiscussa distrazione delle spese in favore dell’avvocato L. contenuta in sentenze non meglio indicate dal ricorrente, il credito posto a base dei precetti non si riferisse a materia previdenziale;
come riportato dalla sentenza impugnata, l’avvocato L. aveva richiesto con i precetti opposti, oltre alle spese liquidate in sentenza e pacificamente corrisposte dall’Inps al procuratore distrattario prima della notifica del precetto, ” la liquidazione di pretesi diritti maturati successivamente alle (…) sentenze, per attività procuratorie svolte nell’interesse della parte”;
i precetti, opposti dall’Inps e dai quali deriva il presente ricorso, sono stati proposti in proprio dall’avvocato L.O. sulla base del provvedimento del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari che aveva concesso la distrazione delle spese sulla base della dichiarazione, prevista dall’art. 93 c.p.c., resa dal procuratore e relativa alla mancata riscossione degli onorari ed alla anticipazione delle spese;
come si è detto, tuttavia, gli importi liquidati in sentenza ed oggetto del diritto alla distrazione erano già stati versati dalli Inps addirittura in data precedente alla notifica dei precetti, per cui in effetti quanto affermato dai giudici di merito costituisce argomento eccentrico rispetto alla ragione fatta valere dall’odierno ricorrente;
il motivo si basa, infatti, sul richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale, in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010) e che l’opposizione al precetto o agli atti esecutivi proposta dal creditore, che ha agito, quale difensore distrattario delle spese di lite, sulla base di un titolo giudiziario per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il credito azionato la natura di quello oggetto del titolo, sicchè la controversia resta soggetta al rito ordinario e va introdotta con atto di citazione e non con ricorso con la conseguenza che essa può ritenersi tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo (nella specie, avente le forme del ricorso) entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010);
tuttavia, per quanto si è sopra detto, posto che l’oggetto del credito di cui si è preannunciata l’esecuzione, riferendosi ad attività successive alle sentenze che hanno disposto la distrazione, è indubbiamente esterno al contenuto degli importi liquidati ed oggetto di distrazione, non può dirsi che l’interesse a procedere in executivis sia esclusivo del procuratore distrattario e non anche della parte dallo stesso rappresentata; da ciò consegue che il ricorrente non ha adeguatamente inficiato la decisione laddove la stessa ha rilevato la permanenza della natura previdenziale della res litigiosa, dal momento che ha trascurato di indicare le ragioni per le quali i compensi richiesti dovessero ritenersi coperti dalla concessione della distrazione delle spese;
con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 90,91 e 112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che egli non potesse intimare precetto per diritti di procuratore maturati successivamente alla sentenza di prime cure, nonostante l’INPS avesse solo in parte provveduto al loro pagamento;
anche tale motivo è infondato; la Corte territoriale ha infatti accertato che I’INPS, anteriormente all’intimazione del precetto, aveva versato all’odierno ricorrente l’intera somma liquidata nella sentenza a titolo di spese giudiziali, sicchè è evidente che, rispetto agli ulteriori importi vantati nel precetto per diritti maturati successivamente al deposito della sentenza e anteriormente all’intimazione del precetto, egli non aveva alcun titolo esecutivo: la sentenza, infatti, costituiva a tutto concedere fonte del suo diritto, ma non recando alcuna concreta indicazione del suo ammontare, non poteva logicamente costituire titolo idoneo a fondare un’azione in executivis, dovendo il relativo diritto essere preventivamente accertato nelle forme ordinarie (v. in tal senso Cass. n. 9807 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 5159 del 1995 ed in fattispecie tra le medesime parti odierne Cass. n. 20818 del 2016);
peraltro, nel caso di specie, posto che il ricorrente non ha fornito alcuna precisazione in ordine al momento in cui l’precetti oggetto di opposizione furono notificati all’Inps ed alle date in cui l’Istituto pagò gli importi indicati nelle sentenze, non è neppure rilevante il principio richiamato da Cassazione n. 28627 del 2008 e posto ad esclusivo fondamento del ricorso, secondo il quale, in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un’interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91 c.p.c., comma 2), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, allorchè in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1;
il ricorso, pertanto, va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate in assenza di attività difensiva da parte dell’INPS;
sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019