Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21623 del 22/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4905/2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCO FULVIO NOBILORE 43, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO VENTURI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAURIA;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8420/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2014 R.G.N. 8114/2005.

RILEVATO

che il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda avanzata da B.M. nei confronti di D.F. volta ad ottenerne la condanna alla corresponsione delle differenze retributive a lei spettanti per l’attività lavorativa svolta quale commessa di quarto livello, non ritenendo provata la subordinazione;

che con decisione del 12 febbraio 2014 la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo il diritto dell’appellante alla corresponsione di Euro 52.939,87 a titolo di differenze retributive;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.F., affidato a tre motivi;

che la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione;

che B.M. è rimasta intimata.

RITENUTO

che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e che la parte controricorrente non si è costituita;

che, quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il procedimento deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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