Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.21629 del 22/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5338/2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5834/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1483/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale dell’Avvocato LUIGI FIORILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 5 aprile 2017 il Tribunale di Cassino, in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, confermò il rigetto dell’impugnativa di licenziamento per giusta causa intimato da Poste Italiane Spa nei confronti di V.M. il 14 ottobre 2014.

2. La Corte di Appello di Roma, adita dal soccombente lavoratore, ha riformato la decisione con sentenza del 15 dicembre 2017, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando la società alla reintegrazione ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi e accessori.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con 7 motivi; V.M. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pervenuto in cancelleria “atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.” sottoscritto dal Dott. S.P., procuratore conferente il mandato alle liti e notificato al procuratore della controparte.

Detta rinuncia risulta accettata in data 9 maggio 2019 da V.M. con sottoscrizione anche del suo procuratore.

2. Quindi va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Non occorre pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., avendo la controparte aderito personalmente alla rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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