Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21967 del 03/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3398-2016 proposto da:

B.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSALBA PINDINELLO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE ***** in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente avverso la sentenza n. 51/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 3/9/2001, B.R. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il Ministero della Sanità, in persona del Ministro p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per aver contratto il virus dell’HCV a seguito di alcune emotrasfusioni alle quali ebbe a sottoporsi, nel giugno del ***** e nel *****, presso l’Ospedale di *****. Precisava che solo nel ***** aveva avuto contezza di essere affetta da “Epatite Cronica C”, a seguito di specifici esami di laboratorio; Il Ministero convenuto resisteva alla domanda. Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda dell’attrice sull’assunto che le trasfusioni in seguito alle quali essa aveva contratto il virus HCV erano state eseguite in epoca anteriore al *****, e quindi in un’epoca in cui la scienza medica non aveva raggiunto le necessarie conoscenze sull’infezione da epatite B, in base alle quali non poteva farsi risalire la conoscibilità del virus dell’HCV ai fini preventivi.

2. Con atto di citazione del 23/12/2011, B.R. proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Lecce. Il Ministero della Salute si costituiva deducendo di aver corrisposto un indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e la Corte adita, con sentenza n. 51/2015 del 19/12/2015, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo sussistente la responsabilità del Ministero, e disponendo lo scomputo delle somme già erogate a titolo di indennizzo dalle somme liquidate a titolo risarcitorio, indicate in complessivi Euro 88.804,00, oltre accessori (equivalenti al 20% del danno biologico accertato mediante CTU). Inoltre, disponeva la parziale compensazione delle spese del grado di giudizio nella misura di un terzo, ponendo a carico del Ministero i residui due terzi, nonchè le spese per la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado.

3. Avverso tale pronuncia, l’attrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1136/2011, pubblicata il 21 gennaio 2015, non notificata, con atto notificato in data 29/1/2016, deducendo sette motivi. Il Ministero della Salute compariva con controricorso notificato. Con ordinanza interlocutoria del 9 maggio 2018 la controversia veniva rinviata a nuovo ruolo, essendo pendente una simile questione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte. Quindi la controversia veniva nuovamente fissata per la discussione in camera di consiglio del 14 febbraio 2019. Parte ricorrente depositava memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c.; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1242 c.c.; con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle conclusioni rassegnate dal Ministero convenuto nel primo grado di giudizio; con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata richiesta di compensazione ed al disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2; con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione alla errata quantificazione del risarcimento del danno, sull’assunto che l’ammontare dell’indennizzo posto in compensazione è rimasto del tutto incerto; con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata applicazione della quantificazione del danno morale; con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata liquidazione delle spese legali anche del primo grado di giudizio ed alla parziale liquidazione delle spese legali in fase di appello.

2. I primi cinque motivi vanno trattati congiuntamente in quanto collegati al tema della compensabilità o defalcabilità delle somme già corrisposte dal Ministero, a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, dalla misura di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in sede giudiziale alla ricorrente.

2.1. La Corte d’appello ha ritenuto scomputabile quanto ricevuto dalla vittima del sinistro a titolo di indennizzo e ha ritenuto che l’eccezione di compensazione, integrando un’eccezione in senso lato, fosse proponibile per la prima volta anche in grado di appello, ovvero rilevabile d’ufficio dal giudice, ritenendo che non determini alcun ampliamento dell’iniziale oggetto della controversia, posto che il Ministero non si è limitato a richiamare l’avvenuto pagamento di tale indennità, ma ha anche chiesto di dichiarare infondata la pretesa risarcitoria per aver l’attrice ottenuto pieno ristoro dei danni con l’erogazione dell’indennizzo previsto nella L. n. 210 del 1992 e l’attrice non aveva contestato l’avvenuto pagamento dell’indennizzo; riteneva che, anche se la difesa del Ministero non ne aveva indicato l’ammontare elargito, vi erano le condizioni perchè fosse scomputabile in quanto si trattava di un importo determinabile in fase di esecuzione della pronuncia.

2.2. In materie analoghe, si è di recente pronunciata Cass. SU. Sez. U -, con le Sentenze n. 12564-12565-12566 del 22/05/2018, che hanno chiarito che in tutti i casi in cui sia una norma legislativa ad attribuire un vantaggio collaterale il giudice della responsabilità civile non potrebbe procedere, tout court, ad effettuare l’operazione compensativa o di defalco. Se così facesse, egli vanificherebbe il senso più profondo della previsione normativa costituente il titolo dell’attribuzione, che risiede nell’assunzione da parte della generalità dei consociati del carico di determinati svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, non essendo tollerabile per il sistema premiare indirettamente chi si è comportato in modo negligente sì da alleggerirne la posizione debitoria.

2.3. Nella materia de qua il criterio del nesso causale funge così da reale argine all’operare dello scomputo da compensatio. Conseguentemente, il criterio causale da applicare è orientato a far sì che il risarcimento copra tutto il danno cagionato, ma eviti in pari modo che lo si oltrepassi, non potendo esso costituire nè un vantaggio per il danneggiante, nè una fonte di arricchimento per il danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così anche occorre tener conto degli eventuali effetti “vantaggiosi” ex lege che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento. Ai fini della delineazione di tale criterio di selezione, occorre muoversi guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria, sicchè il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio solo allorchè trovi la sua fonte altrove e nell’illecito solo un coefficiente causale (cfr. Cass. SU. Sez. U -, Sentenze n. 12564, n. 12565 e n. 12566 del 22/05/2018).

2.4. Proprio ragionando negli stessi termini sopra indicati dalle sezioni unite, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo sancito che, pur avendo il diritto al risarcimento del danno natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria erogata ex lege al soggetto infettato, nell’ambito del giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute per omessa adozione delle dovute cautele in materia di emoderivati infetti l’indennizzo eventualmente già corrisposto può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno stabilito in via giudiziale, venendo altrimenti la vittima del sinistro a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo, dove la prima elargizione prescinde dall’accertamento di un fattore di colpa nella condotta, mentre la seconda richiede l’accertamento di tale ultimo elemento (Cass. 6/3 n. 20111 del 24/9/2014; Cass. 3, n. 991 del 20/1/2014 e Cass. 3 n. 6573 del 14/03/2013; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20909 del 22/08/2018). Difatti l’indennizzo previsto dalla legge speciale di riferimento non ha una natura propriamente previdenziale, rimanendo strettamente collegato alla causa del danno, e non è esclusivamente connesso ad un peculiare fondamento solidaristico, ma è essenzialmente connotato dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel danneggiato per effetto dell’illecito, e ciò a prescindere dalla prova della negligenza della struttura sanitaria in cui ha ricevuto il trattamento di emodialisi. A tal fine l’indennizzo viene calcolato sulla base di un accertamento del nesso causale tra danno epatico e trasfusione, nonchè della relativa percentuale di invalidità.

2.5. Sicchè, ove non si dovesse ammettere lo scomputo di tale somma dall’ammontare dell’intero risarcimento dovuto, la vittima si troverebbe a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico del medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. 6/3 n. 20111 del 24/9/2014; Cass. 3, n. 991 del 20/1/2014 e Cass. 3 n. 6573 del 14/03/2013; Cass. S.U. n. 12564/5/6 del 22/05/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20909 del 22/08/2018).

2.6. Posto quanto sopra in ordine alla compensabilità delle due poste di debito, aventi eguale natura risarcitoria, in riferimento al caso de quo si osserva quanto segue.

2.7. Risultano infondati, alla luce dei principi generali sopra espressi, i motivi 3 e 4 tesi ad affermare la diversa natura dell’indennizzo previsto ex lege e la sua non computabilità nella misura di risarcimento interamente dovuta.

2.8. Con riferimento alla prima questione, la censura risulta del pari infondata, in quanto l’eccezione di compensatio lucri cum damno si dimostra correttamente proposta anche per la prima volta in sede di appello. Per le ragioni connesse all’entità del danno da risarcire, essa si pone come eccezione in senso lato, vale a dire non in termini di adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma di mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, e così anche a quelle successivamente intervenute in corso di causa (v. Sez. 6 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014).

2.9. Quanto alla seconda e quinta questione, entrambe attinenti alla compensabilità delle due poste risarcitorie, di cui una rimasta incerta nel suo esatto ammontare, i motivi sono fondati.

2.10. Detta compensazione (mediante scomputo dall’importo residuale dovuto) non potrebbe certamente operare qualora l’indennizzo indicato dalla legge non sia stato corrisposto, ovvero non sia quanto meno determinato o determinabile nel suo preciso ammontare. Difatti, l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo e un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare. Nè potrebbe soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle indicate nella legge di riferimento per individuare, in mancanza di dati specifici della cui prova è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione dal risarcimento (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20909 del 22/08/2018). Pertanto, la censura inerente all’erronea applicazione della norma di cui all’art. 1242 c.c., per avere il giudice operato la compensazione tra due poste, di cui una rimasta incerta, è fondata.

3. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la quantificazione del danno morale.

3.1. Il motivo è infondato. Nel caso in esame la Corte territoriale, nell’ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto di determinare il danno alla persona sulla base delle risultanze della CTU ed ha riconosciuto non esservi spazio per ulteriori personalizzazioni, compreso ogni ulteriore “danno esistenziale”, posto che i disagi subiti nel corso dei trattamenti non sono obiettivabili dal punto di vista medico legale e sono stati già valutati dal CTU in termini di danno biologico nella misura del 20%. Questa valutazione non appare, nella specie, censurabile, non essendo consentito, in sede di legittimità un riesame del merito della domanda, ed essendosi la Corte territoriale uniformata ai principi di diritto recentemente espressi, in tema di personalizzazione del danno, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3, 901/2018; Cass. sez. 3, 7513/2018).

4. Con il settimo motivo, assumendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, non ha disposto alcunchè per la fase di primo grado ove le spese sono state integralmente compensate, dopo avere aver riconosciuto la fondatezza della domanda, e avrebbe inspiegabilmente disposto la compensazione delle spese della fase di 2 grado per 1/3.

4.1. Il motivo è assorbito in ragione del parziale accoglimento del ricorso che provoca la rimessione del giudizio al Giudice del merito che dovrà quindi provvedere anche sulle spese di questo grado.

5. Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione, con riguardo al 2 e 5 motivo, e viene rigettato in relazione ai motivi n. 1, 3, 4 e 6, con assorbimento del 7 motivo; per l’effetto, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

I. Accoglie il ricorso in riferimento al 2 e 5 motivo;

Rigetta il ricorso in relazione ai motivi n. 1, 3, 4 e 6, con assorbimento del settimo motivo;

III. Per l’effetto, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che, in diversa composizione, provvederà anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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