Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21997 del 03/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 24571-2018 proposto da:

ZANGHI’ GIUSEPPE, difensore di COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA PRESENZA SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSCOOP – CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, EUROTECNICA COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19484/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

Zanghì Giuseppe, nella qualità di procuratore della Cooperativa Edilizia Nuova Presenza s.c.a.r.l., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 19484/2018.

La richiesta correzione attiene, in particolare, all’integrazione del dispositivo della sentenza de qua con la previsione della disposizione della distrazione delle spese processuali in favore del suddetto procuratore distrattario per fattane dichiarazione.

CONSIDERATO

che:

1.- La proposta istanza di correzione va accolta.

La richiesta di distrazione è stata effettivamente svolta dal ricorrente procuratore come da apposita istanza al secondo punto delle conclusioni rimesse con il controricorso nella causa iscritta al n. R.G. 24605/2013.

2.- Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va accolto con la statuizione, come in dispositivo, della richiesta correzione.

PQM

La Corte:

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge il dispositivo della sentenza n. 19484/2018 disponendo che, dopo le parole “spese generali in misura del 15%” vengano, di seguito inserite le seguenti parole “(e) dispone la distrazione delle spese processuali indicate liquidate in favore dell’avv. Zanghì Giuseppe, procuratore distrattario della controricorrente, il quale ha reso la dichiarazione di rito”, nonchè che alla parola “cnap” sia sostituita la parola “c.p.c.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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