LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1934-2018 proposto da:
J.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PASTORE;
– ricorrente –
contro
PREFETTO della PROVINCIA di TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO QUESTURA DI TORINO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1099/2017 dei GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
J.Z. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Torino, ha rigettato il ricorso contro il decreto di espulsione. Il Prefetto non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, e art. 14, comma 5 ter,; della Dir. 2003/86/CE, art. 17, della Dir. 2008/115/CE, art. 5. Eccesso di potere per vizio di motivazione ed istruttoria; vizio totale di motivazione in ordine agli elementi di valutazione indicati nel citato art. 13, comma 2 bis, ed omessa considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato in Italia della durata del suo soggiorno e dei legami col Paese di origine.
2. Il ricorso è inammissibile. Il Giudice di Pace ha affermato che: a) il decreto impugnato era motivato in riferimento all’art. 14 TUI, comma 5 ter, per l’esistenza di un precedente provvedimento espulsivo e contestuale ordine questorile di allontanamento, che non erano stati opposti, ed, inoltre, in riferimento alla documentazione allegata al reiterato ordine di allontanamento (anch’esso impugnato) da cui constava che lo straniero non è coniugato, non ha figli, non ha chiesto il permesso di soggiorno, non lavora, non convive con cittadini italiani; b) non era provata l’esistenza di alcun familiare in Italia; c) l’allegata apolidia di fatto non ostava all’applicazione delle disposizioni applicate.
3. A fronte di tali argomenti, la censura non solo invoca una nuova valutazione delle condizioni di fatto che lo riguardano -pure criticando direttamente l’operato dell’Amministrazione per non averle prese in considerazione-ed in ispecie della sua situazione familiare, ma omette del tutto di specificare quale essa sia, tenuto conto che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, per l’applicazione della tutela rafforzata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, i legami familiari devono essere “soggettivamente qualificati ed effettivi”, ed il giudice di merito -ove li ritenga sussistenti – è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali l’esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare. In mancanza di legami familiari “qualificati” in tal senso, non è possibile ricorrere ai criteri suppletivi della durata del soggiorno, dell’integrazione sociale nel territorio nazionale e dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine (Cass. 15/01/2019, n. 781).
4. Non va provveduto sulle spese stante la mancata costituzione della Prefettura. Trattandosi di procedimento esente per legge, non è dovuto il doppio contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019