LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7995-2018 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. *****);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2220/2017 del TRIBUN ALE di CALTANISSETTA, depositato il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA.
RILEVATO
che:
Con decreto depositato il 12/2/2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso proposto da A.S., cittadino del Pakistan, avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, reso dalla Commissione territoriale, ritenendo non attendibile e generica la narrazione del ricorrente, del tutto priva di riscontri probatori, nè risultante nella zona di provenienza dello straniero alcuna ipotesi di conflitto armato interno, nè infine allegata alcuna situazione di vulnerabilità.
Ricorre A.S. con tre motivi.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso non è stato notificato e pertanto, non essendo stato instaurato il contraddittorio, va dichiarato inammissibile.
A riguardo, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni con la L. n. 46 del 2017, specificamente ha previsto, in relazione al solo giudizio avanti al Tribunale, che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale vada depositato e sia poi la Cancelleria ad effettuare la notifica al Ministero dell’Interno, mentre non ha disposto analogamente in relazione al giudizio di impugnazione avanti alla Corte di cassazione; ne consegue che per detto giudizio di impugnazione deve essere seguita la disciplina processuale propria del mezzo, rimanendo così il ricorrente onerato di eseguire la notifica del ricorso.
Non si dà pronuncia sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019