Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22680 del 11/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6510-2017 proposto da:

CEIFA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI CINQUEMANI,

– ricorrente

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2680/2016 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RILEVATO

CHE:

– CEIFA Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, n. 2680/25/16 che ha rigettato l’appello della società avverso le sentenze della CTP di Palermo n. 5794/05/14 e 4977/05/14, riunite, che avevano respinto i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento n. ***** e ***** per violazioni alla normativa fiscale anni 2008 e 2009; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– la Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 15/6/18 nota priva di numero, con la quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione- chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3- analoga istanza ha avanzato la contribuente;- l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto comporta l’estinzione del giudizio pendente, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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