Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22682 del 11/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13929/2014 proposto da C.A., rappresentata e difesa dall’avv. Manuel seri del foro di Macerata, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Napolitano a Roma, via Po, n. 9,

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 124/4/13 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

FATTO E DIRITTO

Letta l’istanza 30 novembre 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota del 23.10.2018 della D.P. di Ancona che ha comunicato la presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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