Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22707 del 11/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5941-2018 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIGINO MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 22419/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino, con il decreto n. 81 del 2018 (pubblicato il 10 gennaio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. Obigwe Steven, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale di Novara, che non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal DL n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè: i) al momento in cui l’audizione si era svolta essa non era possibile per motivi tecnici, ii) l’audizione giudiziale non era obbligatoria, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il giudice comunque in possesso della sintesi cartacea del colloquio; iii) non vi erano necessità di schiarimenti relativi alle allegazioni già acquisite nè erano stati allegati nuovi elementi (lett. b e c del comma 11)..

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata fissazione dell’udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio ed alla prova.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 (Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionalej.

Del resto non hanno rilevanza nè il fatto che: i) al momento in cui l’audizione si era svolta essa non era possibile per motivi tecnici, poichè una tale ipotesi è fra quelle comportano l’obbligo dell’udienza; ii) l’audizione giudiziale non è obbligatoria, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il giudice comunque in possesso della sintesi cartacea del colloquio, atteso che una cosa è l’udienza ed altra cosa è l’audizione del richiedente asilo (rimessa alla discrezionalità dell’apprezzamento del collegio: sent. n. 17717, cit., in motiv, a p. 12); iii) non vi era necessità di schiarimenti, relativi alle allegazioni già acquisite, nè erano stati allegati nuovi elementi (comma 11, lett. b e c), non potendosi ravvisare alcuna connessione tra i due aspetti in esame.

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbito il restante), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella mera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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