Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22720 del 11/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24268-2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17 gennaio 2018, la Corte di appello di Ancona respinse il gravame di D.I. (alias E.J.), nativo del Senegal, contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 21 settembre 2016, resa dal tribunale di quella stessa citta, reiettiva del ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Ancona che gli negò il diritto allo status di rifugiato, o alla protezione sussidiaria, o, alla protezione umanitaria.

1.1. In sintesi, quella corte, giudicò inattendibile il racconto del richiedente, e ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, delle suddette forme di protezione.

2. Avverso la menzionata sentenza D.I. (alias E.J.) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – rubricato violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – critica la sentenza impugnata, assumendo (cfr. pag. 3-4 del ricorso) che: i) “La Corte di appello di Ancona ha concluso per la insussistenza dei requisiti per la protezione internazionale, sia essa sussidiaria, sia umanitaria”; ii) “la decisione della Corte di appello di Ancona, analogamente a quella del giudizio di primo grado, si è fondata solamente sui verbali di audizione della Commissione Territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado. Il giudice, quindi, ha omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente la protezione internazionale nonchè ponendolo nella condizione di fornire, in maniera chiara ed esaustiva, le proprie argomentazioni, deduzioni ed i mezzi probatori”; iii) “il passaggio della motivazione in cui il Giudice ritiene di essere esentato da ogni attività istruttoria risulta pretestuoso: se avesse, infatti, rilevato delle lacune sarebbe stato suo compito precipuo quello di attivare le Autorità competenti per il reperimento di documenti”. Soggiunge, infine, di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali”.

1.1. Un siffatto motivo è inammissibile.

1.1.1. Invero, la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

1.2. Il motivo, peraltro, nemmeno contiene una adeguata, sia pure sommaria, esposizione dei fatti di causa rilevanti e dedotti a fondamento della prospettata doglianza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 10072 del 2018).

1.3. Infine, il ricorrente aggiunge di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali” (cfr. pag. 4 del ricorso). In tal modo, però, egli ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso. Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 19048/2016).

2. Il secondo motivo – rubricato violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la protezione sussidiaria perchè “nella Regione di provenienza (del ricorrente. Ndr) si versa in una situazione di contrasti ad intensità limitata che non concretano quella violenza tanto elevata che metta in pericolo la esistenza di una situazione di violenza generalizzata”. Si invocano esclusivamente alcuni precedenti giudiziali di merito e si conclude nel senso che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, quella narrata dal ricorrente non può essere in alcun modo ricondotta ad una mera vicenda di natura privata.

2.1. Anche questo motivo è affatto inammissibile, alla stregua dei già richiamati principi giurisprudenziali riguardanti il modo con cui deve essere dedotta la denuncia di violazione di legge (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007), da intendersi qui ribaditi.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, non rinvenendosi in atti la prova dell’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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