LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29433/2015 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 49, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO RUSCONI e CARLO VOCE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/06/2015, R.G.N. 69/2014.
RILEVATO
che, con sentenza depositata in data 10.6.2015, la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame interposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., nei confronti di M.E., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale la società era stata condannata a versare al dipendente la somma di Euro 6.294,32, oltre accessori, “per le differenze retributive scaturite da illegittima e ingiusta disparità di trattamento del M. come lavoratore part-time rispetto ai colleghi occupati a tempo pieno”;
che avverso tale pronunzia Autostrade per l’Italia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che il M. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da M.E. e dal procuratore speciale della società, Dott. Mi.Ma., in data 27.2.2017, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori rapporti tra le stesse intercorsi;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;
che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019