LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24604/2017 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 128, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali C.P. e B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, UNIPOL SPA, R.S., ALLIANZ SPA;
– intimati –
nonchè da:
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori legali rappresentanti Dott.ssa G.A. e Dott.ssa S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, R.S., UNIPOL SPA, GENERALI ITALIA SPA, AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5397/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/9/2016 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Assitalia s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 13446/2011, ha rigettato, ritenendo “non operante” la copertura assicurativa, la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero *****” e delle coassicuratrici società Assicurazioni Generali s.p.a. e Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. di condanna “a manlevarla di quanto tenuta a versare al sig. R.S. a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subito in conseguenza di intervento in artroscopia di riduzione di frattura dell’emipiatto tibiale esterno destro, con frattura peritoneale, effettuato nell’agosto del 1999 dai sanitari del *****, all’esito del quale contraeva l’infezione da “osteomielite della tuberosità tibiale sinistra””, giusta polizza assicurativa stipulata in regime di “boss occurrance” avente effetto dal 31/12/97 al 31/12/2002.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero *****” propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), che ha presentato anche memoria, e la società Allianz s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione degli art. 1895,1418,1419 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la polizza assicurativa “in regime di “boss occurrance”, cioè con riferimento ad avvenimenti accaduti in un ben preciso periodo temporale” e l'”art. 8 della nuova polizza”, che “non ha ragione di esistere perchè viene a sovrapporsi ad una fattispecie che è già regolamentata e pienamente efficace, peraltro proponendo una copertura del rischio (in precedenza assicurato senza alcuna forma di limitazione) con evidente limitazione sia temporale che economica (in considerazione della natura “claims made” della polizza e dell’importo limite di esposizione massima a 4 milioni di Euro)”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1341 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “le condizioni generali di polizza sono, com’è noto, redatte unilateralmente dalla compagnia assicurativa su appositi moduli precompilati e prestampati sottoposti poi all’approvazione finale dell’assicurato”.
Lamenta risultare “difficile comprendere come l’efficacia di una polizza assicurativa di per sè valida e pienamente efficace anche in termini temporali possa essere posta nel nulla mediante una rinuncia della stessa parte interessata alla copertura assicurativa”.
Con il 3 motivo denunzia “falsa applicazione e comunque violazione” degli artt. 1230,1231 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito “abbia implicitamente ritenuto che vi fosse stata una sostituzione ovvero una “rinegoziazione” della prima polizza assicurativa con la seconda”.
Lamenta che “la sequenza di due polizze assicurative lungi dall’integrare una novazione oggettiva, di fatto costituisce una mera successione temporale che, come tale, non è idonea a privare di effetti la prima polizza”.
Con il 4 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia “esaminato con attenzione e valutato gli effetti, nei confronti del soggetto assicurato, della successione temporale di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile stipulata in regime di claims made ad una precedente polizza emessa in regime di loss occcurance”, omettendo “di valutare i paradossali effetti che siffatta successione temporale avrebbe (e ha) prodotto nei confronti del soggetto assicurato”.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione degli artt. 334,343,371 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia “omesso di decidere ovvero… implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello incidentale proposto dall’Azienda Ospedaliera, sollevata dalla esponente nella comparsa di costituzione in appello”.
Lamenta che l'”appello incidentale proposto dalla Azienda Ospedaliera… con comparsa depositata soli il 25/01/13 (allegata al suo fascicolo di parte di secondo grado) a fronte della notifica dell’atto di appello principale perfezionatasi il 21/09/12 (allegato al fascicolo di parte di secondo grado della odierna ricorrente principale) era da considerarsi inammissibile e/o improponibile per tardività, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza che ha respinto la domanda di garanzia avanzata dall’Ente ospedaliero nei confronti della Compagnia Allianz s.p.a.”.
Lamenta che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo allorquando “si tratti di cause inscindibili e dipendenti ai sensi dell’art. 331 codice di rito, mentre è preclusa se proposta contro soggetti cui l’impugnazione sia stata notificata in cause scindibili ex art. 332”, sicchè “non è applicabile all’impugnazione incidentale in causa scindibile che resta soggetta ai termini ordinari”, come nella specie, “atteso che nella assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo assicurato è autonoma e distinta (c.d. causa di “garanzia impropria”) rispetto all’obbligazione risarcitoria principale dell’assicurato verso il danneggiato… non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo”.
Va anzitutto esaminato, ponendo una questione pregiudiziale, il ricorso incidentale.
L’unico motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicchè l’impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall’impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell’eventuale insolvenza dell’obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito (v. Cass., 28/4/2014, n. 9369).
Orbene, nella specie, avverso la non notificata sentenza di 1 grado Trib. Roma n. 13446/2011 del 12/6/2011 risulta interposto gravame in via principale dalla società Assitalia s.p.a. con atto notificato il 21/9/2012, e dall’odierna ricorrente principale Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero *****” spiegato gravame incidentale solo in data 25/1/2013, e pertanto oltre il termine all’uopo previsto in base al combinato disposto di cui all’art. 325 c.p.c., art. 326 c.p.c., comma 2, art. 333 c.p.c..
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbito il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019
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