Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23157 del 17/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19309-2018 proposto da:

F.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA LUIGI VALENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPI FERRARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2127/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

F.A.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007, con cui l’Agenzia accertava un maggior reddito non dichiarato derivante dal canone di affitto di azienda, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in particolare, ha ritenuto pienamente provata la pretesa tributaria “in quanto era onere dell’Agenzia di provare unicamente la sussistente permanenza in capo del contribuente del contratto di affitto d’azienda.” Sarebbe stato, invece, onere del contribuente fornire la prova contraria relativa al mancato incasso del canone in questione.

L’Agenzia si costituisce con controricorso eccependone la inammissibilità e la infondatezza.

CONSIDERATO

che:

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019 e successive proroghe;

Il contribuente, come sopra rappresentato e difeso, ha proposto apposita istanza il 12 aprile 2019.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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