LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18652-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso l’avvocato GIANPIERO PORCARO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
D.C.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 223/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che l’Ufficio controlli della Direzione provinciale di Pordenone notificava ai contribuenti in qualità di soci della BLOKFIN s.r.l. un avviso di accertamento con il quale si accertava, sul presupposto della distribuzione occulta di reddito ai soci, un maggior reddito per l’IRPEF per l’anno 2008;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti del P. e lo accoglieva in parte nei confronti della D.C., respingendo comunque la tesi dell’Agenzia secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari ai soci è assolto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, precisando che il ricorso viene proposto relativamente alla sola posizione del P., scindibile rispetto a quella della D.C., cui il ricorso viene notificato per scrupolo, solo quale mera litis denuntiatio, mentre il P. si costituiva mediante controricorso e la D.C. non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e degli artt. 2261 e 2476 c.c. in quanto ai fini della validità dell’avviso di accertamento sarebbe sufficiente il richiamo per relationem ad altro atto impositivo emesso nei confronti della società di cui il contribuente era socio, senza tuttavia che tale atto sia stato allegato a quello notificato ai socio;
considerato che non si è proceduto ad inviare il rituale avviso di fissazione dell’adunanza camerale al controricorrente e ritenuta, pertanto, la necessità di rifissare l’adunanza camerale nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (Cass., SU, 3 maggio 2018, n. 10535).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio e in seguito a riconvocazione, il 11 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019