Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23171 del 17/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26751-2018 proposto da:

DITTA R.R., in persona del suo titolare R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PAOLO GALLERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 16/02/18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello principale del contribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate;

che il contribuente proponeva ricorso per Cassazione e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

ritenuto che ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6 nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso

P.Q.M.

la Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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