Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23356 del 19/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26434/2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Erman s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Damascelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Damascelli in Roma via Alberico II, 33;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 1797/6/15 emessa inter partes il 2 settembre 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza sopra indicata;

letta le sentenza impugnata;

letto il controricorso della contribuente;

letta l’istanza di “cessazione della materia del contendere” datata 22 ottobre 2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la definizione della controversia in sede di autotutela con provvedimento del 14 febbraio 2018 ed espresso la volontà di rinunciare al giudizio;

preso atto che la controricorrente ha dichiarato la sua disponibilità a rinunciare alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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