LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20658/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CLAVELLI;
– ricorrente –
contro
L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1384/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2014 R.G.N. 6371/2011.
RILEVATO
che, con sentenza n. 614/2011 resa in data 13.1.2011, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da Poste Italiane S.p.A. al decreto ingiuntivo n. 8262 del 2009, emesso dallo stesso Tribunale, in favore di L.V., con il quale era stato ordinato alla società datrice di corrispondere a quest’ultimo la somma di Euro 2.000,00, oltre accessori, dovuta in ragione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per due anni; che, con sentenza pubblicata il 21.2.2014, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto dalla società, avverso la sentenza di prima istanza;
che per la cassazione di tale pronunzia Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che L.V. ha resistito con controricorso; che sono state comunicate memorie in favore del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione al verbale di conciliazione sottoscritto, il 14.4.2006, dal L. e dal procuratore speciale della società, perchè, a parere di quest’ultima, la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la detta conciliazione non avesse comportato la rinuncia del lavoratore all’incentivo previsto per effetto dell’accordo di trasformazione del lavoro da full time in part time; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la erronea ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla documentazione prodotta relativamente al quantum dell’incentivo in questione e si lamenta che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che “poichè l’accordo è per 24 mesi e quindi un biennio, è evidente che l’erogazione annuale dovuta è di Euro 1.000,00 ogni 12 mesi”, ponendo a base della decisione esclusivamente il documento del marzo 2004, relativo alle “linee guida per la diffusione del part time”, senza dare rilievo alla nota di Poste Italiane S.p.a., indirizzata alle OO.SS., del 27.11.2008, “allegata da parte avversa al ricorso per decreto ingiuntivo”, nè alla nota della società alle OO.SS. del 25.11.2009, “allegata dalla stessa società al ricorso in opposizione”, nonostante questi documenti fossero più recenti e più chiari ed univoci nello stabilire che, in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per una durata di 24 mesi, viene corrisposta la somma lorda di Euro 1.000,00 una tantum;
che il primo motivo non è fondato, poichè, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4564/2014), il verbale di conciliazione è, ad ogni effetto, un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Tale interpretazione va operata ai sensi degli artt. 1362 c.c. e segg.. Per la qual cosa, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per adempiere alla funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. tra le molte, Cass. nn. 7557/2011, 2109/2012, 2962/2013). Il mezzo di impugnazione articolato omette, invece, la necessaria specificazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati e del modo attraverso il quale i giudici di merito si sarebbero discostati dai medesimi; peraltro, come ben argomentato dalla Corte distrettuale, il diritto all’incentivo part time sorge esclusivamente per effetto della trasformazione del rapporto da full time in part time e, pertanto, è indipendente dalla riassunzione in servizio a seguito della pronunzia giudiziale che accerta la illegittimità del termine apposto al contratto; che il secondo motivo è inammissibile in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 21.2.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso – motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della sentenza oggetto di censura; che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019