Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23578 del 23/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3019/2018 proposto da:

CE.S.A.R.D. CENTRO STUDI ASSISTENZA E RECUPERO DISABILI, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE LA ROSA;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BIANCAROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/11/2017 R.G.N. 1104/2016.

PREMESSO che:

1. con sentenza 6 novembre 2017, la Corte d’appello di Catania rigettava il reclamo proposto dal Centro Studi Assistenza e Recupero Disabili (C.E.S.A.R.D.) avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale, di illegittimità del licenziamento che aveva intimato con raccomandata 8 maggio 2012 al proprio dipendente P.M., con qualifica di assistente sanitario, a seguito della contestazione disciplinare del 27 aprile 2012, riguardante il contenuto parzialmente falso e gravemente lesivo della reputazione del Centro delle giustificazioni del lavoratore alla precedente contestazione disciplinare del 13 aprile 2012 (di inadeguatezza della manovra di bloccaggio compiuta il 3 aprile 2012 su un assistito, senza esposizione esaustiva dell’accaduto ed omettendo di specificare la condotta violenta di un collega), sanzionata con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni con lo stesso provvedimento di recesso datoriale;

2. avverso tale sentenza il Centro datore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

3. che prima dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dal controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

4. che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;

5. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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