Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23649 del 24/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 07656 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

ROMA CAPITALE, (C.F.: *****), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Andrea Magnanelli (C.F.: MGN NDR 61E21 H501Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.R., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Delfo Maria Sambataro (C.F.: SMBDFM71P03C351Q);

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1206/2016, pubblicata il 21/01/2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

RILEVATO

che:

Roma Capitale ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1206/16 del Tribunale di Roma, con cui è stata, in accoglimento dell’appello di C.R. contro il solo parziale accoglimento della sua opposizione in primo grado, annullata la cartella esattoriale notificatale da Equitalia Sud spa per un credito del Comune di Roma da verbale di accertamento di violazioni al codice della strada di Euro 255,64;

delle intimate C. ed Equitalia Sud spa solo la prima resiste con controricorso;

il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;

resta irrilevante la carenza persistente, in atti, delle ricevute di ritorno delle raccomandate con cui sarebbe stata eseguita la notifica del ricorso, attesa la costituzione di almeno una delle intimate ed applicandosi all’altra i principi di cui a Cass. Sez. U. 6826/10 e succ.;

dei motivi di ricorso (con cui si deduce: l’originaria inappellabilità della sentenza di primo grado perchè resa in controversia di valore inferiore ad Euro 1.100; l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. in luogo di quella L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e ss.; sia pure come omesso esame di fatto decisivo, la piena ritualità della notifica del verbale), come delle repliche della controricorrente, è superflua la stessa illustrazione, perchè nel ricorso mancano dati, con esatti riscontri, invece indispensabili per la ricostruzione della vicenda, tra cui la data di notificazione della cartella esattoriale opposta e quella di instaurazione del giudizio in primo grado, nonchè i contenuti delle difese in grado di appello ed i precisi riferimenti, con trascrizione e indicazione adeguata – pur non puntuale o pedissequa – della sede processuale di produzione, agli atti il cui omesso esame si lamenta;

poichè tali elementi sono indispensabili per vagliare nel merito ciascuno dei motivi, rispettivamente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, la loro carenza impone la declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo, mentre le spese del presente giudizio di legittimità non possono che seguire la soccombenza;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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