Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23654 del 24/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16552 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

R.F., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Simona Di Fonso (C.F.:

DFNSMN70M60G482V);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE LAZIO (C.F.:

*****), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli (C.F.: FRNNRC66L10H501Q);

– controricorrente –

ROMA CAPITALE (C.F.: *****), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Guglielmo Frigenti (C.F.: FRGGLL57M08H501N);

– controricorrente –

nonchè

PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1479/2016, pubblicata il 25/01/2016 mediante lettura integrale in udienza.

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13/09/2019 dal Presidente Consigliere Franco De Stefano.

RILEVATO

che:

R.F. ricorre, affidandosi ad atto su due motivi notificato a partire dal 24/06/2016, per la cassazione della sentenza n. 1479 del 25/01/2016 del Tribunale di Roma, con cui, in sede di appello, è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione ad un preavviso di fermo, notificatogli il 21/06/2012 e quanto a tre cartelle esattoriali, basata sulla dedotta omessa notifica di queste e dei presupposti verbali, agendo nei confronti di Equitalia Sud spa, di Roma Capitale, delle Prefetture di Bologna e di Roma e del Ministero dell’Interno;

in particolare, il giudice di appello, pur riformando la declinatoria di incompetenza per materia del giudice di pace, ha qualificato la domanda in parte ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 ed in parte ai sensi dell’art. 617 c.p.c., riscontrandone la tardività in relazione ai rispettivi termini, ma incidentalmente rilevando pure che, accertata la ritualità delle notifiche, la prescrizione non si sarebbe maturata;

notificati separati controricorsi da Equitalia Servizi di Riscossione e da Roma Capitale, il ricorso è avviato alla trattazione camerale.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

il primo motivo – con cui si insiste nella qualificazione della domanda quale opposizione ad esecuzione per inesistenza del titolo esecutivo e quindi del credito per cui si procede – è manifestamente infondato, alla stregua di Cass. Sez. U. 22/09/2017, n. 22080, che ha ricondotto all’opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 le contestazioni delle pretese creditorie per violazioni del codice della strada che fossero incentrate sulla dedotta nullità delle notifiche degli atti prodromici;

col secondo motivo si lamenta l’omesso esame delle doglianze relative a tutti gli atti prodromici alla formazione del titolo esecutivo e quindi si deduce l’ingiustizia della qualificazione delle doglianze ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anzichè dell’art. 617 c.p.c.: ma il motivo è inammissibile, perchè non si confronta con la motivazione della tardività delle doglianze eventualmente riconducibili anche a tale ultima norma (pag. 9 della gravata sentenza), mentre è corretta la decisione qui gravata nella parte in cui non esamina alcuna doglianza riconducibile all’art. 617 c.p.c. una volta rilevatane l’inammissibilità, nè è adeguatamente censurata nella parte in cui rigetta nel merito, per riscontrata ritualità delle notifiche, anche le altre sole doglianze riconducibili – perchè successive alla definitiva maturazione del titolo – alle opposizioni ex art. 615 c.p.c.;

il ricorso, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, va pertanto respinto, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate per ognuna in Euro 1.400,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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