LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27700 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:
C.F., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Paolo Ballariano (C.F.: BLLGNN67L31F158I) ed Alessandro Tommaseo Ponzetta (C.F.: TMMLSN71L16L736I);
– ricorrente –
nei confronti di:
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, (C.F.: *****), MONTE DEI PASCHI DI SIENA (C.F.: *****), EQUITALIA NORD SPA (C.F.:
*****), BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C.F.: *****), VENETO BANCA SOC. COOP. P.A. (C.F.: *****), RIJNSBURG PARTNERSHIP C.V. (C.F.: non indicato);
– intimate –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Venezia pubblicata il 10/05/2016 nel procedimento immobiliare n. 519/13 r.g.e.;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.
RILEVATO
che:
C.F. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione dell’ordinanza resa il 10/05/2016 dal Tribunale di Venezia in causa iscr. al n. 3185/16 r.g., in esito a reclamo avverso il provvedimento reso dal g.e. ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. (dep. il 14/03/2016) in procedura di espropriazione immobiliare ai danni di Ca.Re. (iscr. al n. 519/13 r.g.e., ad istanza di Cassa di Risparmio di Bolzano spa e con intervento di altri creditori), di revoca dell’avviso di vendita del lotto 2 per il 30/09/2015, ritenuta inesatta l’informazione sulla regolarità urbanistica del bene inserita nell’avviso di vendita, se non pure irragionevole la fissazione di un orario di presentazione differenziato per i due lotti ed iniqua l’esclusione dalla gara della tardiva offerta di acquisto del lotto 2 presentata da tale Alien Uno srl, unica ulteriore rispetto a quella dell’odierna ricorrente, che aveva offerto il prezzo di Euro 1.445.000;
il ricorso, non resistendovi alcuno degli intimati, è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;
a prescindere da ogni questione sulla ritualità della notifica del ricorso con modalità telematica in assenza di attività difensiva degli intimati, come pure da ogni questione relativa all’integrità del contraddittorio, del motivo di ricorso (con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 478 c.p.c., con riferimento all’art. 576 c.p.c., comma 1, n. 5, per la ritenuta rilevanza della sola originaria ed infondata questione dell’illegittimità del disposto rinvio da fissazione di orario di presentazione delle offerte sfalsato rispetto a quello del lotto uno) è superflua la stessa illustrazione, per essere stato il ricorso proposto contro provvedimento insuscettibile di questo mezzo di impugnazione;
al riguardo, basti qui un richiamo integrale a Cass. 09/05/2019, n. 12239, che ha statuito come l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcuna delle intimate;
va, peraltro, dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019