LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28461 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:
CANTINE M. SNC DI M.L. E C., (C.F.:
*****), M.S. (C.F. *****), M.L.
(C.F. *****) E M.C. (C.F. *****) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Luciano Pascucci (C.F.: PSCLCN36Al2A691V) e Francesco Romoli (C.F.:
RMLFNC61S25G148T);
– ricorrenti –
nei confronti di:
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Angelo Ranchino (C.F.: RNCNGL65M25G148R);
nonchè
TENUTE PRESCIUTTI SOCIETA’ AGRICOLA (P.I. *****), UNICREDIT SPA E PER ESSA LA SUA MANDATARIA DOBANK SPA (C.F. *****), BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. *****);
– intimate –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Perugia resa in causa n. 6584/16 r.g. e pubblicata il 18/07/2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.
RILEVATO
che:
la Cantine M. snc di M.L. e C., M.S., L. e C. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza resa il 18/07/2017 dal Tribunale di Perugia in causa iscritta al n. 6584/16 r.g., in esito a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso dal g.e. ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., in procedura di espropriazione immobiliare ai danni della Cantine M., nonchè di M.L. e C. – donatari nudi proprietari – e della poi defunta F.G.S. – donante con riserva di usufrutto per sè e poi ed eventualmente per il marito M.S. – ad istanza della Cassa di Risparmio di Orvieto spa, con intervento dei creditori Unicredit spa e Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
con l’ordinanza del 18/07/2017, oggetto del ricorso, è stata dichiarata valida la vendita del lotto tre in favore della Tenute Presciutti società agricola – per il prezzo di Euro 1.000.000 – nonostante le contestazioni mosse dall’usufruttuario successivo M.S.;
degli intimati notifica controricorso la sola Cassa di Risparmio di Orvieto, contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso, avviato per la trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;
dei due motivi di ricorso (con cui si deduce, rispettivamente, l’irritualità del deposito del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e l’erroneità della soluzione in diritto data dall’ordinanza impugnata al presupposto della validità o meno della vendita, cioè l’opponibilità all’usufruttuario successivo dei vincoli sul diritto di usufrutto costituiti dal precedente usufruttuario) e delle repliche sul merito mosse dalla controricorrente è superflua la stessa illustrazione, perchè il ricorso è stato proposto contro provvedimento insuscettibile di questo mezzo di impugnazione;
al riguardo, basti qui un richiamo integrale a Cass. 09/05/2019, n. 12239, che ha statuito come l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per la novità della giurisprudenza in base al quale quello è stato definito;
peraltro, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019