LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16339/2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Degli Scialoja 6 presso lo studio dell’avvocato Luigi Ottavi e rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Gavezzoli in forza di procura speciale su foglio congiunto al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1506/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato il 4/11/2015, A.A., cittadino del Gambia, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Brescia la decisione negativa della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale principale, sussidiaria o umanitaria.
Il richiedente aveva raccontato di essere stato cresciuto da uno zio, dopo la morte del padre, a causa del rifiuto della madre di contrarre matrimonio con lo zio secondo la sharia; all’età di 11 anni, in seguito a continue vessazioni da parte dello zio, era fuggito in Senegal per raggiungere la madre che si era ivi trasferita; aveva vissuto con la madre in Senegal in condizioni marginali; si era quindi trasferito in Libia e poi in Italia.
Il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda in data 30/3/2016, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.
2. L’appello proposto da A.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Brescia, a spese compensate, con sentenza del 22/11/2017.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso A.A., con atto notificato il 22/5/2018, svolgendo due motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 2/7/2018, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 17 e art. 14, comma 1, lett. b) e c), nonchè omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
1.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello bresciana aveva fatto malgoverno dei principi che regolano l’istituto della protezione sussidiaria, negando la sussistenza dei suoi presupposti benchè fosse stato accertato che in Gambia da decenni non era assicurata tutela ai diritti umani e i cittadini fossero assoggettati ad abusi e atti arbitrari; al proposito, la Corte territoriale si era limitata ad avanzare una previsione della cessazione degli abusi dal gennaio del 2017 basata sull’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica e sulla conseguente transizione politica, priva di concreta affidabilità, pur a fronte dell’arbitrio diffuso nell’esercizio dei pubblici poteri concretamente accertato.
Era stato poi ignorato l’assunto del ricorrente circa le sanzioni previste per i cittadini gambiani illegalmente espatriati, speciale normativa che non risultava essere stata rimossa.
1.2. Il motivo non può essere accolto.
L’omesso esame di fatto decisivo, denunciato dal ricorrente non sussiste affatto, poichè la Corte bresciana ha specificamente esaminato e affrontato il tema della situazione socio politica gambiana e il rispetto dei diritti umani nelle pagine 4-5 della sentenza impugnata, assumendo che il quadro segnalato dal ricorrente doveva ritenersi superato alla luce di concreti e specifici mutamenti che hanno radicalmente trasformato la situazione interna del Gambia, in seguito all’allontanamento del dittatore Y. e alle elezioni del ***** che avevano portato al potere il nuovo Presidente Ad.Ba., facendo sì che il timore di atti arbitrari e persecutori o di trattamenti inumani e degradanti, normali sotto il passato regime fosse da considerare inattuale.
Per altro verso, l’assunto del carattere meramente ipotetico della previsione ottimistica formulata dalla Corte di appello, si scontra con una serie di fatti precisi posti dalla sentenza a base della valutazione espressa: abbandono del Paese del famigerato dittatore J. in seguito alle pressioni della comunità internazionale, svolgimento di elezioni nel 2017, nomina di un nuovo Presidente democratico, svolta politica del nuovo Presidente sui diritti della diversità sessuale, rimessione in libertà di detenuti politici, insediamento di una commissione di inchiesta sulle sparizioni arbitrarie sotto il pregresso regime, schieramento del nuovo Ministro della Giustizia a fianco dell’opinione pubblica che chiedeva giustizia per le atrocità del passato.
Lungi dall’aver formulato una prognosi priva di basi concrete, la Corte di appello ha espresso un giudizio di merito suffragato da numerosi elementi, gravi e convergenti, ritratti da informazioni acquisite da fonti internazionali, rispetto alle quali il ricorrente esprime solo un dissenso preconcetto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, il ricorrente lamenta omessa pronuncia e violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 32 con riferimento alla richiesta di permesso umanitario.
2.1. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, la situazione di soggettiva debolezza del ricorrente sarebbe stata allegata con riferimento alla sua lunga lontananza dal Paese di origine, alla mancanza di legami, all’espatrio illegale e alla sua ribellione alla legge islamica, nonchè al timore di ritorsioni da parte dei parenti per ragioni ereditarie.
2.2. La sentenza impugnata registra il contenuto del terzo motivo di appello, in punto protezione umanitaria, assumendo che il ricorrente si fosse lamentato solo del mancato collegamento fra la sua situazione personale e la generale condizione del Paese di origine, caratterizzata da una diffusa situazione di violenza e violazione dei diritti umani.
In questa prospettiva alla Corte bresciana è parso sufficiente il richiamo alle mutate condizioni del Gambia per giustificare il rigetto anche della tutela residuale, in difetto di specifica deduzione di condizioni di particolare fragilità personale, che prescindessero dal contesto generale del Paese.
A fronte di tale motivazione il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, per conferire i caratteri di indispensabile specificità e pertinenza al suo ricorso, che con l’atto di appello aveva, diversamente da quanto riferito dalla sentenza impugnata, aveva fatto valere una condizione personale e soggettiva di particolare fragilità; invece con il motivo in esame il ricorrente si limita a sostenere che tali elementi erano stati rappresentati con il colloquio personale e con il ricorso di primo grado, senza affrontare e tantomeno confutare l’affermazione della Corte di Brescia circa il carattere limitato del motivo di appello da lui articolato.
3. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato a rifondere le spese al controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019