Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23767 del 24/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17866/2018 proposto da:

T.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7 presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio e rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Vitale in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Pubblico Ministero Procuratore Generale Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1508/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, T.J., cittadino del Mali, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Genova la decisione negativa della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria o umanitaria.

Il richiedente, cittadino maliano di etnia soninkè e religione musulmana, aveva narrato che dopo la morte del padre agricoltore, nel febbraio del 2013 i suoi tre fratellastri, figli della prima moglie del padre, lo avevano escluso dall’eredità, negandogli la parte di terreni coltivabili di sua spettanza, senza che la sua richiesta di intervento alle autorità locali avesse sortito risultati; minacciato di morte dal fratellastro maggiore, su consiglio della madre, seconda moglie, pure esclusa dall’eredità, aveva lasciato il Paese.

Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda con ordinanza del 7/12/2016, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

2. L’appello proposto dal T. è stato rigettato dalla Corte di appello di Genova, con la condanna a rifondere le spese del grado al Ministero degli Interni, con sentenza del 24/11/2017.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso T.J., con atto notificato il 28/5/2018, svolgendo unico motivo.

Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e lamenta violazione dei criteri legali per l’accertamento della violenza indiscriminata nel Paese di origine.

La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, senza alcun riferimento alle informazioni disponibili relativamente a tale Paese, pur a fronte delle ampie e articolate informative prodotte dal ricorrente provenienti da autorevoli fonti internazionali; non era certo sufficiente al proposito il generico riferimento speso dalla Corte di appello all’Agenzia EASO e all’acronimo COI per soddisfare il proprio obbligo informativo che, specie a fronte delle contrastanti allegazioni della parte ricorrente, avrebbe avuto l’obbligo di dar specifico conto della natura delle fonti e della loro datazione.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 24/11/2027; il termine c.d. “lungo” per impugnare ex art. 327 c.p.c., scadeva giovedì 24/5/2018, mentre il ricorso è stato notificato in via telematica solo lunedì 28/5/18.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472