Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23779 del 24/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7495-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI;

– ricorrente principale –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BERTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2015 R.G.N. 8777/2011.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21.9.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato Telecom Italia s.p.a. a risarcire il danno subito dal dipendente F.C. per demansionamento subito nel periodo agosto 2001 – dicembre 2002;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. e il controricorrente ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale;

3. la società ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede giudiziale l’8.11.2018 ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente – anche – la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta totale definizione di ogni questione intercorsa tra loro, con conseguente rinuncia agli atti (compresi quelli pendenti avanti a questa Corte) e compensazione delle spese di lite;

4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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