Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23797 del 24/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15344/2014 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMERINO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MORGILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****;

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 26/03/2014 r.g.n. 383/2014.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 10.12.2004, il Tribunale di Isernia accoglieva il ricorso proposto da M.V., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, relativamente al periodo 10.10.2000-31.1.2001, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, come novellato dall’art. 25 CCNL 11.1.2001, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.10.2000 ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del tentativo di conciliazione sino al reinserimento nell’organizzazione aziendale, oltre accessori;

che la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata in data 11.5.2007, accoglieva il gravame interposto, avverso la predetta sentenza, da Poste Italiane S.p.A. e rigettava le originarie domande del M.;

che la Suprema Corte, con sentenza n. 1838 del 2013, annullava la sentenza, rinviando alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, reputando che le “circostanze eccezionali ed imprevedibili, legittimanti l’apposizione del termine” non fossero state provate dalla società datrice di lavoro, avendo, peraltro, svolto il M. mansioni di portalettere, che costituisce attività nè nuova, nè sperimentale;

che, con ricorso depositato il 29.3.2013, il lavoratore riassumeva la causa e la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 26.3.2014, facendo applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità, confermava “quanto ritenuto dal giudice di prime cure circa la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.10.2000, con condanna di Poste Italiane S.p.A. a reintegrare il M. nel posto occupato, dalla suddetta data” ed in applicazione della sopravvenuta normativa di cui alla L. n. 182 del 2010, art. 32 “in parziale riforma della predetta sentenza”, condannava, altresì, la società “al pagamento, in favore del M., della somma pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto al momento della risoluzione del rapporto a tempo determinato, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”;

che avverso tale sentenza M.V. propone “Ricorso incidentale in materia di lavoro”, notificato il 26.5.2014, nel quale, ripercorrendo tutta la vicenda processuale innanzi esplicitata, e, nella sostanza, con un ricorso a forma libera, da pag. 17 a pag. 20, censura la sentenza riportandosi ai punti “E, F, G del ricorso presentato al Tribunale di Isernia con cui il ricorrente chiedeva il pagamento di tutte le retribuzioni omesse con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, depositando, altresì, una memoria fuori termine;

che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, spiega ricorso incidentale sulla base di cinque motivi e deposita una memoria;

che, data la priorità della notifica, il ricorso incidentale della società va considerato come ricorso principale;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 c.c. e della L. n. 56 del 1987, art. 23, per errata interpretazione delle suddette disposizioni, da parte della Corte territoriale che ha ritenuto che il potere riconosciuto ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge, fosse soggetto a pretesi limiti temporali; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., i riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che la società non ha fornito la prova dell’indispensabile nesso causale tra l’esigenza concreta e l’assunzione a termine del M.; 3) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (mutuo consenso), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte distrettuale valutato tutti gli elementi a sostegno dell’eccezione sollevata dalla società in ordine alla “risoluzione per mutuo consenso”; 4) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “nella misura in cui la Corte territoriale condanna la società al pagamento dell’indennizzo (5 mensilità) L. n. 183 del 2010, ex art. 32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”, senza considerare che la detta indennità “non ha natura retributiva, nè propriamente risarcitoria, ma esclusivamente sanzionatoria-indennitaria”; pertanto, a parere della società, nella fattispecie, non può trovare applicazione l’art. 429 c.p.c., comma 3, non potendosi annoverare l’indennità di cui si tratta tra i “crediti di lavoro”; 5) la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1996, art. 8, per la errata quantificazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, anche per l’insufficiente motivazione in ordine ai criteri da adottare per la misura della detta indennità;

che, con il ricorso incidentale, articolato, come detto in narrativa, in forma libera, si censura la sentenza riportandosi ai punti “E, F, G del ricorso presentato al Tribunale di Isernia con cui il ricorrente chiedeva il pagamento di tutte le retribuzioni omesse con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, peraltro senza che tali punti vengano specificati ed in mancanza, altresì, della produzione del ricorso introduttivo del giudizio;

che il primo motivo del ricorso principale non è fondato: infatti, il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998; le assunzioni a termine scadute dopo il 30 aprile 1998 sono, pertanto, illegittime per carenza del presupposto normativo derogatorio (cfr., tra le altre, Cass. nn. 286/2016; 24281/2011; 23120/2010);

che il secondo motivo non può essere accolto, in quanto, in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, anche nella vigenza della L. n. 56 del 1987, è applicabile la disposizione di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 3, circa l’onere della prova a carico del datore di lavoro sulle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto (cfr., ex multis, Cass. n. 14283/2011); peraltro, quanto alla censura, sollevata nel corpo del secondo motivo, relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici di merito, si rileva che la società non specifica se, in proposito, abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto (V. Cass. nn. 22534/2014; 6023/2009); e ciò, anche in palese violazione del principio di specificità (cfr., tra le altre, Cass. n. 10376/2016); inoltre, deve pure, al riguardo, richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso di specie;

che il terzo motivo è inammissibile, essendosi formato giudicato interno relativamente al “mutuo consenso”, avendo la Cassazione respinto il motivo nella sentenza rescindente e cassato la sentenza relativamente alla mancata prova della sussistenza delle circostanze eccezionali ed imprevedibili, legittimanti l’apposizione del termine;

che il quarto motivo non è fondato, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia di interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità erogata della L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3062/2016), del tutto condivisi da questo Collegio; per la qual cosa è da reputare che la Corte territoriale abbia correttamente fatto applicazione di tale consolidato orientamento quantificando l’indennità spettante al lavoratore ai sensi dell’art. 32 citato, per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronunzia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolare a decorrere dalla data della pronunzia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., tra le altre, Cass. n. 3062/2016, cit.);

che il quinto motivo non può essere accolto, avendo i giudici di secondo grado doviziosamente motivato (v., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in ordine alla quantificazione dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32; peraltro, il motivo, per il modo in cui è formulato, sembra rivolto ad un nuovo esame del merito che, in questa sede, non può trovare ingresso;

che, dunque, il ricorso principale va rigettato;

che il ricorso incidentale, articolato in forma libera, va dichiarato inammissibile, poichè il giudizio di cassazione è vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. n. 19959/2014);

che le spese si compensano interamente fra le parti, considerato il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, riguardo ad entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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