LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7001-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.S., R.G., DISTILLERIA F.LLI R. DI S.
E G.R. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA – P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIUSEPPE TROMBETTA giusta delega in calce;
– controricorrenti –
e contro
SERIT SICILIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia, SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli atti.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a sei motivi, nei confronti della Distilleria F.lli R. di S. e Giuseppe R. s.n.c., nonchè dei due predetti soci, R.S. e R.G., e dell’agente della riscossione Serit Sicilia s.p.a., per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 21/34/11, pronunciata in data 13.12.2010 e depositata in data 24.1.2011, con la quale sono stati rigettati gli appelli riuniti proposti dall’Ufficio avverso le distinte sentenza con cui la CTP di Catania aveva accolto i cinque ricorsi proposti dai contribuenti in controversie concernenti, quanto alla s.n.c., l’avviso di accertamento ai fini II.DD., Iva ed Irap per l’anno 2001; l’atto di contestazione sanzioni Iva relativo all’anno 2001; la cartella esattoriale relativa a sanzioni Iva relative al 1999; nonchè, quanto ai due soci, gli avvisi di accertamento relativi ai redditi di partecipazione ex art. 5 t.u.i.r. derivanti dall’accertamento notificato alla società in relazione all’annualità 1998.
Gli accertamenti in esame scaturivano, in particolare, da due verifiche fiscali della G.d.F. – i cui risultati erano compendiati nei p.v.c. del 17.9.2001 e del 28.11.2001 – e, con specifico riferimento ai tributi qui in considerazione, la pretesa impositiva si fondava sul rinvenimento di documentazione extracontabile e sulle movimentazioni bancarie relative ai conti utilizzati dalla società e dai soci.
Resistono la società contribuente ed i soci mediante controricorso. Serit Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va osservato, in via preliminare, che l’Ufficio ricorrente ha espressamente dichiarato di impugnare, con il ricorso in esame, unicamente le statuizioni della sentenza della CTR che hanno confermato l’annullamento degli atti emessi nei confronti della Distilleria F.lli R. di S. e Giuseppe R. s.n.c., così escludendo dal presente gravame i due avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci R.S. e R.G. per redditi da partecipazione ex art. 5 t.u.i.r. in relazione all’anno 1998, in conseguenza della affermata decisione di prestare acquiescenza alla separata decisione della CTR della Sicilia con cui è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della Distilleria F.lli R. di S. e Giuseppe R. s.n.c. per l’anno 1998, che costituiva il presupposto dei predetti avvisi di accertamento diretti ai soci.
2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per nullità della sentenza derivante da vizio radicale della motivazione, tale da rendere impossibile l’individuazione del thema decidendum e l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo l’Ufficio ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. I predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e risultano complessivamente fondati.
Va premesso che l’impugnata sentenza ha respinto i tre appelli riuniti, relativi alla posizione della s.n.c. ed aventi ad oggetto, in particolare, il sopracitato avviso di accertamento ai fini II.DD., Iva ed Irap, l’atto di contestazione di sanzioni in materia di Iva (per l’anno 2001), nonchè la cartella esattoriale relativa a sanzioni Iva (per l’anno 1999). Nell’adottare tale decisione reiettiva, i giudici di appello hanno fatto unico ed esclusivo riferimento all’esistenza di una sentenza penale di assoluzione degli amministratori R.S. e R.G. dai reati di cui all’art. 110 c.p., cpv. 81, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a), nonchè, quanto al solo R.S., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, emessa dalla della Corte di Appello di Catania (n. 235/2008). Che, secondo quanto osservato dalla CTR, aveva “smantellato l’ipotesi accusatoria del P.M. con diffusa e serrata motivazione giusta i punti 1-6) incentrati sull’esame del c.d. brogliaccio rinvenuto dalla G.d.F. (la sentenza è stata prodotta incompleta, ma ciò è ininfluente per quanto detto). Resta così superata la presunzione legale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e succ. mod.”.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purchè riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla la pronuncia impugnata, in quanto si era ricondotta solo genericamente ad una sentenza di assoluzione in sede penale, senza richiamarne il contenuto e specificarne la rilevanza ai fini dell’accertamento tributario) (Sez. 6 – 5, n. 5209 del 06/03/2018, Rv. 647325 – 01).
2.2. Nella specie, risulta evidente che la CTR non ha esplicitato i passaggi essenziali del ragionamento probatorio adottato dalla decisione in sede penale richiamata nè ha, tanto meno, formulato una propria valutazione critica in ordine agli elementi probatori ed alle valutazioni che sorreggono la sentenza richiamata (peraltro, “prodotta incompleta”, anche se ciò era ritenuto “ininfluente per quanto detto”), con ciò omettendo, altresì, di confrontarsi con gli specifici motivi di gravame formulati dall’Ufficio appellante.
Ne consegue che l’assunto finale della CTR, che ha ritenuto “superata la presunzione legale del D.P.R. n. 600 del 1973 e succ. mod.” – con particolare riferimento all’impugnazione del sopracitato avviso di accertamento ai fini II.DD., Iva ed Irap ed all’atto di contestazione di sanzioni in materia di Iva per l’anno 2001 -, ha natura sostanzialmente apodittica, in quanto frutto del mero richiamo adesivo alla sentenza penale citata, senza che la CTR abbia esplicitato e reso comprensibile l’iter logico-dimostrativo da questa seguito, esprimendo, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma di tale pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo da fornire un percorso argomentativo appagante e corretto.
A ciò si aggiunga che la motivazione della decisione impugnata risulta addirittura inesistente laddove si faccia riferimento alla specifica impugnazione della cartella esattoriale relativa a sanzioni in materia di Iva per il 1999, posto che la CTR ha omesso del tutto di confrontarsi con i motivi di gravame, che attenevano alla legittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni Iva 1999, in quanto derivante dalla mancata impugnazione dell’atto di contestazione delle medesime sanzioni.
3. Con il terzo motivo, l’Ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe implicitamente ed inammissibilmente finito per attribuire efficacia vincolante al giudicato penale di assoluzione.
Il quarto motivo di gravame concerne la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 1 e 2,; degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo al fatto che la CTR avrebbe ritenuto irrilevante il brogliaccio manoscritto rinvenuto dalla G.d.F..
Il quinto motivo riguarda la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2; degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’Agenzia deduce, in tale prospettiva, che la CTR avrebbe ritenuto superata la presunzione di imponibilità ex citati artt. 32 e 51, derivante dalle movimentazioni finanziarie sui c/c bancari utilizzati dalla società e dai soci sulla sola base del giudicato assolutorio penale, mentre sarebbe servita una prova, a carico dei contribuenti e nella specie mancata, di carattere analitico, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento o prelevamento bancario, onde dimostrare che le singole operazioni erano estranee a fatti imponibili.
Infine, con il sesto motivo l’Ufficio ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo al fatto che la cartella recante l’iscrizione a ruolo delle sanzioni Iva relative al 1999 era scaturita da un avviso di irrogazione sanzioni mai impugnato.
I predetti motivi risultano, con evidenza, assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
4. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui si demanda, altresì, di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019
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