Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23872 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24138/14 la società Sonepar Italia Holding spa rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Stella con domicilio eletto in Roma via Gonfalonieri n. 5 presso lo studio dell’avv. Salvatore Di Mattia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 13/01/14 depositata il 10/03/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio dell’11/04/2019.

RILEVATO

La società SONEPAR ITALIA HOLDING spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Veneto – sezione di Mestre n. 429/08/14, depositata il 10/03/2014. La vicenda (relativa al gruppo SONEPAR del quale la Sonepar Italia Holding è la consolidante), scaturisce dalla notifica, da parte della Direzione provinciale di Padova (competente per la consolidante) dell’avviso di accertamento di secondo livello, relativo all’anno d’imposta 2006, (contrassegnato dalla sigla alfanumerica *****). L’avviso veniva opposto, con separati ricorsi, dalla consolidante (Sonepar Italia Holding spa) e da due consolidate (Sonepar Italia Sud spa e Sonepar Italia spa) innanzi alla CTP di Padova che, riunitili, li respingeva. La CTR Veneto, adita a sua volta, rigettava l’appello.

Resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota di deposito del 31.10.2018, l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura erariale, avanzava istanza di estinzione a seguito di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, allegando la nota della Direzione Provinciale di Padova dell’Agenzia, attestante il perfezionamento della procedura.

Su tale premessa, esaminati gli atti, ritenuto che nulla osti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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