Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23874 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 3533/16, la società

G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Izzo con domicilio eletto in Roma piazza Cola di Rienzo n. 92 presso lo studio dell’avv. Elisabetta Nardone;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5723/2015 depositata il 12/06/2015.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 11/04/2019.

RILEVATO

Il sig G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania n. 5723/2015 depositata il 12/06/2015. La vicenda scaturisce dalla notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’ufficio contestava al contribuente maggiori imposte a titolo di IRPEF, IRAP e recupero IVA. Il G. opponeva l’avviso alla CTP di Avellino che rigettava il ricorso con decisione che la CTR, adita in appello, confermava.

Resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota di deposito del 16.10.2018, l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura erariale, avanzava istanza di estinzione a seguito di definizione agevolata della controversia, allegando la nota della Direzione Provinciale di Avellino dell’Agenzia, attestante il perfezionamento della procedura. Il contribuente con memoria del 23.03.2019 instava anch’egli per l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata.

Su tale premessa, esaminati gli atti, ritenuto che nulla osti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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