Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23876 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.F.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto separato allegato al ricorso, dall’Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo, il quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Cancrini, alla via Quintino Sella n. 23 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila il 10.01.2013 e pubblicata il 15.02.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

D.F.F. è stato un dirigente della Banca Tercas Spa fino a quando, con decorrenza dal 7.2.2005, è intervenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avendo l’Istituto di credito corrisposto anche un incentivo all’esodo. In separato giudizio, giunto al giudicato, l’odierno ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto a vedersi applicare la tassazione agevolata al 50% sulle somme ricevute a titolo di incentivo all’esodo, ed ha pure conseguito, in data 12.9.2008, la liquidazione del rimborso per un importo pari ad Euro 95.980,28, oltre interessi (ric., p. 5).

Nel presente giudizio si controverte, invece, circa la riliquidazione operata dall’Ufficio finanziario sulle somme complessivamente corrisposte al contribuente, in vista o, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR). L’Agenzia delle Entrate comunicava infatti al contribuente, l’avviso di riliquidazione n. 1121 del 12.1.2010, mediante il quale segnalava che, effettuato il rinnovo dei calcoli, risultavano da lui dovute somme ulteriori, nella misura di Euro 41.829,68 (ric., p. 5).

Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che lo accoglieva, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse tenuto in debito conto la sentenza in materia di rimborso, intervenuta tra le stesse parti e passata in giudicato, vanificandone parzialmente gli effetti, perchè nella somma su cui l’Ufficio finanziario aveva ricalcolato il tributo, risultavano comprese per intero, e non per metà, le somme corrisposte al contribuente a titolo di incentivo all’esodo.

Avverso la decisione assunta dalla CTP, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria dell’Abruzzo, con atto notificato il 9.9.2011 (ric., p. 7), ed i giudici aquilani accoglievano il ricorso, ritenendo che nessuna censura potesse essere mossa all’operato dell’Ente impositore, che aveva provveduto alla riliquidazione dell’imposta dovuta ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, non violando l’obbligo di provvedere alla tassazione nella misura del 50% in relazione alle somme corrisposte al D.F. a titolo di incentivo all’esodo.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione D.F.F., affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il ricorrente contesta con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione, da parte dell’impugnata Commissione Tributaria Regionale, dell’art. 2909 c.c., per non aver applicato il principio della definitività dell’accertamento giudiziario passato in giudicato.

2.1. – Mediante il suo motivo di ricorso, l’impugnate critica la Commissione Tributaria Regionale per aver violato il principio del giudicato, ritenendo che nel conteggio delle somme da valere quale importo su cui ricalcolare il tributo dovuto in ordine al complessivo trattamento di fine rapporto (TFR), dovessero essere comprese anche, e per intero, le somme già oggetto di rimborso, perchè indebitamente trattenute dal datore di lavoro per conto dell’Ente impositore. Il giudice impugnato avrebbe quindi violato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, avendo riconosciuto il fondamento di ragioni di maggior imposizione proposte dall’Amministrazione, quando questa ne era ormai preclusa, per non averle fatte valere nel precedente giudizio, conclusosi con l’accertamento dell’ammontare del rimborso spettante al contribuente.

Deve allora osservarsi che in un giudizio di natura impugnatoria, quale è per eccellenza quello di legittimità, il ricorrente ha l’onere di proporre contestazioni specifiche avverso la decisione assunta dal giudice nei cui confronti ha proposto il gravame. Diversamente, nel ricorso in esame, il ricorrente si limita a muovere rilievi alla valutazione espressa dalla CTR, ma neppure illustra nel dettaglio le conseguenze pregiudizievoli che l’errore in cui sarebbe incorso il giudice impugnato avrebbero prodotto. Afferma di aver subito un’imposizione eccessiva, ma neppure quantifica in che misura. Si osservi che la CTR ha affermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, anche sul fondamento della correttezza dei calcoli effettuati “come aritmeticamente risulta provato dai conteggi esposti (e non contestati)” (sent. CTR, p. 3). Non solo, nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate si è impegnata ad illustrare le ragioni per cui, ai fini dei calcoli dell’importo dovuto in conseguenza della riliquidazione da parte del contribuente, l’annotazione della somma relativa all’incentivo all’esodo per intero non aveva prodotto alcun pregiudizio al ricorrente, poichè l’Amministrazione aveva correttamente compilato il modello ministeriale, il quale espressamente prescrive che debbano essere indicate anche le somme oggetto di rimborso già eseguito, ed all’adempimento l’Ufficio finanziario aveva diligentemente provveduto. A tanto occorre peraltro aggiungere che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non trova applicazione in relazione a giudizi aventi oggetto totalmente diverso, sebbene si svolgano tra le stesse parti.

Tanto premesso, la critica proposta dal contribuente non coglie, e non critica, la ratio decidendi adottata dalla CTR. Quest’ultima ha ritenuto legittimo l’operato dell’Agenzia, la quale ha provveduto al ricalcolo del tributo dovuto dal D.F. in relazione alla complessiva somma degli importi ricevuti a titolo di TFR, anche in anni diversi, ed ha applicato l’aliquota corrispondente. In relazione alle somme da considerarsi come un incentivo all’esodo, di cui il ricorrente ha conseguito il rimborso, quindi, la CTR ha specificamente motivato che nessun “effetto pregiudizievole ha comportato nell’anzidetto computo la considerazione, da parte dell’Ufficio, della somma di Euro 95.980,00, già trattenuta dal sostituto d’imposta e fatta oggetto di rimborso, posto che di essa si è tenuto conto solo, e necessariamente, in termini algebrici” (sent. CTR, p. 3).

Questa chiara ragione della decisione non è stata sottoposta a critica specifica dal ricorrente, che si è limitato a riproporre le proprie tesi senza adeguatamente censurare le affermazioni del giudice impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da D.F.F., e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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