Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23885 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5524/2014 R.G. proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Calamatta n. 16, presso lo studio dell’avv. Rossi Federico, rappresentato e difeso dall’avv. Viozzi Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente –

avverso la sentenza n. 74/7/13 della Commissione tributaria regionale di Ancona 7, depositata in data 12 luglio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per le Marche in Ancona ha respinto l’appello proposto da R.F. avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso il silenzio rifiuto di tre istanze di rimborso Irap presentate dal contribuente in relazione ai periodi di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, in tema di rapporto tra prescrizione dell’azione di impugnazione del silenzio-rifiuto e scadenza del diritto a impugnare, la fattispecie in esame presentava la particolarità che, dopo la formazione del silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso, era intervenuta la notificazione al contribuente del diniego espresso di rimborso. In tale ipotesi, a parere della CTR, l’emanazione di un provvedimento espresso onerava il contribuente di provvedere alla sua impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni, laddove non era più possibile, come invece accaduto nella specie, impugnare il silenzio-rifiuto nel termine prescrizionale.

3. Per la cassazione della citata sentenza R.F. ricorre con un motivo; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione nel quale si riserva di partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19-21, n. 2 e ss.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha interpretato la normativa impugnata nel senso che la sopravvenienza del provvedimento di diniego espresso dell’istanza di rimborso onerasse il contribuente di impugnare il provvedimento, in una fattispecie nella quale si era già precedentemente formato il silenzio-rifiuto sull’stanza di rimborso; e l’illegittimità della pronuncia per aver omesso di esaminare il punto decisivo e discusso tra le parti identificato nella ritenuta prevalenza della decadenza rispetto al decorso dell’ordinario termine prescrizionale.

3. Il motivo è infatti infondato alla luce dell’insegnamento di questa Corte, che va ribadito, secondo cui qualora l’Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest’ultimo un provvedimento di rigetto, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il più breve termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto esplicito di rigetto, ai sensi del gli D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa utilizzare il termine prescrizionale previsto per l’impugnazione del silenzio rifiuto (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12791 del 06/06/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 9842 del 20/04/2018).

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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