LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22802/2014 R.G. proposto da:
Grancioli Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Saba n. 7 presso lo studio dell’avv. Maglio Sergio, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 177/111/14 della Commissione tributaria regionale de L’Aquila 3, depositata in data 17 febbraio 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, respingendo il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società Grancioli Auto s.r.l. avverso l’accertamento di cui all’avviso n. ***** relativo a Iva e altro per l’anno di imposta 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che, “dalle transazioni finanziarie effettuate dalla ricorrente con bonifico bancario – oltre che l’indicazione del numero di telaio degli autoveicoli – a parere di questa Commissione risulta provato che gli elementi passivi esposti corrispondano effettivamente a costi sostenuti.”
3. Per la cassazione della citata sentenza la Grancioli Auto s.r.l. ricorre con due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con un atto con cui si riserva la partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Vizio di motivazione -” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di pronunciarsi sul proprio appello incidentale.
b. Secondo motivo: “Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e dell’art. 2697 in relazione alla possibilità nella fattispecie del riconoscimento della detrazione di imposta (IVA) nonchè in relazione alla valutazione dell’onere probatorio e dei criteri di prova per presunzioni applicabili in materia tributaria – Vizio di motivazione” deducendo l’erroneità della sentenza in tema di riparto dell’onere probatorio in tema di “frodi carosello” e di valutazione delle relative risultanze istruttorie.
2. Il ricorso va accolto.
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l’error in procedendo compiuto dalla sentenza di appello, che ha totalmente omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto dalla società. Invero, dal riscontro degli atti processuali, cui questa Corte è legittimata dalla proposizione di una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si evince che la società, nel costituirsi innanzi alla CTR con comparsa in appello del 11 giugno 2012, ha espressamente concluso per la riforma parziale della sentenza di primo grado. Tale richiesta, corroborata nell’atto di costituzione da una serie di argomentazioni a suffragio della predetta conclusione, è qualificabile come appello incidentale e onera pertanto il giudice di appello di pronunciarsi sul punto, circostanza invece totalmente omessa.
4. Il secondo motivo è assorbito.
5. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando i suesposti principi e a regolare altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019