Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23936 del 25/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della Società, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati ROBERTA AIAZZI e VITO CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 34, presso lo studio dell’avvocato ZACCARIA FACCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARNALDO CASAMASSIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3698/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2013, R.G.N. 5560/2010.

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Bari, con sentenza del 7.5.2009, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso di R.G. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., dichiarando il diritto del primo a partecipare “all’accertamento professionale per la copertura dei posti di Q2 per la sede Puglia”, e condannava la seconda, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, al pagamento di Euro 5.000,00;

la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3698 del 2013, rigettata il gravame della società;

in estrema sintesi, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso il diritto del lavoratore a partecipare alla selezione interna per l’Area Quadri di 2 livello sulla base dei criteri concordati in sede sindacale, quanto al risarcimento del danno parametrato alle probabilità di successo, ha ritenuto accertato che il R. avesse una posizione di plausibile vittoria, in quanto inquadrato nella qualifica di ex VI categoria, rispetto ad altri concorrenti con qualifica inferiore ed applicati in mansioni meramente esecutive; ha valutato, anche, come la partecipazione del R. alla selezione riservata ai laureati, gli avesse precluso quella alle selezioni destinate ai dipendenti dell’Area Operativa, nel cui ambito avrebbe avuto titolo preferenziale, non essendo i vincitori effettivi muniti di un titolo di studio a livello universitario;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane SPA, affidato ad un unico motivo;

ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, R.G..

CONSIDERATO CHE:

con un unico ed articolato motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro;

si imputa alla sentenza di aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance sul presupposto che il lavoratore avesse diritto a partecipare alla selezione interna (rectius all’accertamento professionale, quale seconda fase della procedura selettiva); tale ultima affermazione, secondo Poste Italiane SpA, sarebbe errata in quanto la società datoriale aveva agito nel rispetto della disciplina contrattuale ed, in particolare, dell’art. 50 CCNL che consentiva di procedere ad una preselezione del personale laureato da sottoporre a colloquio;

è censurata, inoltre, la statuizione di condanna al risarcimento del danno per perdita di chance, in difetto della prova, da parte del lavoratore, che la scelta, ove consentita la sua partecipazione, si sarebbe conclusa in suo favore;

il motivo è, nel complesso, da respingere;

il primo profilo relativo all’art. 50 del CCNL è inammissibile per difetto di specificità;

quando, infatti, sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo nazionale, la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata (cfr. Cass. n. 25728 del 2013; n. 2560 del 2007; n. 24461 del 2005) nonchè dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass., sez. un., n. 20075 del 2010) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo sia rinvenibile (Cass., sez. un., n. 25038 del 2013);

nella fattispecie di causa, le indicate prescrizioni non sono soddisfatte ed è, pertanto, precluso alla Corte l’esame della dedotta questione;

quanto alla censura relativa al risarcimento, la stessa è infondata;

la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez. un., n. 21678 del 2013, secondo cui “in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore”;

la Corte di merito ha ritenuto che, partecipando alla selezione, il R. avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione;

il convincimento in tal senso espresso è stato ricavato, per presunzioni, sulla base di indici che, nell’apprezzamento della Corte territoriale, hanno rivestito carattere significativo del fatto ignoto;

detto apprezzamento non è oggetto di censura, sia pure nei ristretti limiti in cui lo stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può essere suscettibile di sindacato di legittimità;

conclusivamente il ricorso va rigettato, con le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472