Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.23938 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18493/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’Avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERCELLI 19, presso lo studio dell’Avvocato GENNARO ZICCARDI, rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO REALE;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO ***** S.P.A. e SPRINTER SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei rispettivi legale rapp.ti pt.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10659/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 8405/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato LEONARDO ALESII;

udito l’Avvocato GENNARO ZICCARDI.

FATTI DI CAUSA

1. Nella sentenza impugnata si legge che, previo ricorso al Tribunale di Roma, F.F. otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto a Trenitalia spa di corrispondergli l’importo di Euro 6.552,96 a titolo di TFR e altre competenze di fine rapporto ai sensi dell’art. 1676 c.c., in ragione del rapporto di lavoro svoltosi con la ***** spa, in regime di subappalto concesso da Sprinter Soc. Coop., a sua volta appaltatrice di Trenitalia spa.

2. L’opposizione avverso il provvedimento monitorio, proposta da detta società, veniva respinta con pronuncia del Tribunale di Roma del 26.4.2012.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 10659 del 2014, rigettava l’appello sempre presentato da Trenitalia spa.

4. I giudici di seconde cure evidenziavano, in primo luogo, che dalla documentazione rilasciata al lavoratore dalla ***** spa emergeva il credito azionato; in secondo luogo precisavano che la domanda nei confronti dell’appaltante Trenitalia spa era ammissibile ex art. 1676 c.c. e che era stata fornita la prova che la prestazione lavorativa del F. fosse avvenuta in ragione del subappalto concesso da Trenitalia spa; in terzo luogo, sottolineavano che, a fronte del prospetto prodotto, anche le doglianze relative al quantum erano del tutto infondate.

5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Trenitalia spa affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resisteva con controricorso F.F..

6. Il Fallimento ***** spa e la Sprinter Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, cui è stato notificato il ricorso per cassazione ma che non risultavano essere parti in grado di appello, non svolgevano attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1676 c.c., per avere erroneamente ed illegittimamente la Corte territoriale applicato il disposto della citata disposizione sostanziale, in relazione alla possibilità per i dipendenti del subappaltatore di esperire l’azione anche nei confronti del committente originario, pur in assenza di un debito di quest’ultimo verso la società subappaltatrice, che costituiva un presupposto per l’operatività della responsabilità solidale.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame, circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di merito preso alcuna posizione sull’inesistenza di prova in ordine alla asserita esposizione debitoria della committente Trenitalia nei confronti della società subappaltatrice Sprinter, nonostante tale fatto fosse emerso in entrambi i gradi di giudizio.

4. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati.

5. Il dato giuridico processuale da cui partire è quello relativo alla qualificazione della domanda.

6. La Corte territoriale ha dato atto che, tanto la richiesta monitoria quanto quella formulata nelle altre fasi e gradi di giudizio, era stata articolata ai sensi dell’art. 1676 c.c.; in virtù di tale qualificazione aveva, quindi, proceduto alla valutazione della sua fondatezza.

7. La suddetta qualificazione risulta essere stata così definita in sede di merito e non è stato dimostrato che l’originario ricorrente avesse, rite et recte, invocato l’applicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, alla fattispecie in esame specificandone le relative ragioni di diritto, sicchè nei termini di cui sopra la domanda deve ritenersi definitivamente cristallizzata.

8. Occorre precisare, altresì, che i presupposti in fatto, in relazione alle due disposizioni sopra citate, ratione temporis vigenti al momento della proposizione della domanda, erano differenti sia sotto il profilo dei limiti quantitativi del credito azionabile (per l’art. 1676 c.c., nei limiti della minor somma tra il credito vantato dall’ausiliario nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro ed il debito del committente verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda, mentre l’art. 29 D.Lgs. citato non incontra alcun limite), sia sotto il profilo dei limiti di azionabilità del credito l’art. 29 D.Lgs. citato prevede un termine di decadenza, mentre l’azione ex art. 1676 c.c., può essere esperita senza limiti di tempo salvo il decorso della prescrizione), sia sotto il profilo oggettivo (l’art. 29 D.Lgs. citato concerne il trattamento retributivo ed i relativi contributi previdenziali dovuti, mentre l’art. 1676 c.c., si estende a tutti i crediti).

9. Consegue che, essendo stata la specificazione dei fatti delineata in relazione al titolo posto a fondamento della pretesa con una particolare connotazione giuridica, non era possibile una modifica officiosa della qualificazione della domanda, risolvendosi essa in una rimodulazione da parte del giudice degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda stessa.

10. Orbene, impostata la questione del diritto azionato ex art. 1676 c.c., effettivamente la Corte territoriale non ha valutato la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie normativa e, cioè, l’esistenza di un credito dell’appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell’opera o del servizio commissionatogli (cfr. in motivazione per tutte Cass. n. 3559 del 2001) all’epoca della proposizione della domanda.

11. I giudici di seconde cure si sono, infatti, limitati ad accertare esclusivamente la esistenza del credito del lavoratore nei confronti della subappaltatrice e che la prestazione lavorativa fosse avvenuta in ragione dell’appalto concesso da Trenitalia spa, ma non hanno verificato anche l’altro presupposto sopra evidenziato, così incorrendo nel denunciato vizio di non corretta applicazione della norma e di omesso esame di una circostanza con carattere decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

12. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai due motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie avendo riguardo ai principi sopra esposti in tema di operatività della norma di cui all’art. 1676 c.c. e provvederà, altresì, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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