LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7172/2017 proposto da:
D.G.S., B.R., T.N., S.A., D.L. e TR.GL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. OZANAM n. 69, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PETILLO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
nonchè
I.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DURAZZO n. 9, presso lo studio degli avvocati AUGUSTO PIZZOFERRATO e VINCENZA PAESE che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
nonchè
BU.FR., R.M. e D.B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. DI COLLOREDO n. 46/48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
nonchè
C.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
nonchè
P.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO n. 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
nonchè
A.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEVICO n. 9, presso lo studio degli avvocati ANTONELLA BARONTINI e IVO SANGIORGIO che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2047/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti avevano invocato, insieme ad altri soggetti versanti in analoga posizione soggettiva, il risarcimento del danno da eccessiva durata del processo in relazione al giudizio già pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e distinto dal numero R.G. 756/2000.
Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia riconosceva l’eccessiva durata del giudizio affermando il diritto all’indennizzo e liquidando il relativo importo.
Con separati ricorsi riuniti propongono ricorso per la cassazione di detta decisione i ricorrenti affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. Le difese di C.G. ed altri e di P.C. ed altri hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti lamentano la nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte territoriale, nel riconoscere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno da ritardo della decisione, ha omesso di indicare nel dispositivo i loro nominativi.
Deducono altresì di aver proposto istanza di correzione dell’errore materiale alla Corte territoriale e che la stessa è stata ritenuta inammissibile.
Il ricorso è fondato.
Dall’esame del decreto impugnato risulta invero che tutti i ricorrenti sono indicati, nell’epigrafe, come parti del giudizio, ma i loro nomi non risultano nel dispositivo. Dall’esame della motivazione non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere il rigetto implicito della domanda proposta dai ricorrenti, la cui posizione – di conseguenza – non è stata esaminata dalla Corte perugina.
Risulta altresì che la Corte territoriale, sollecitata alla correzione dell’errore materiale, ha dichiarato con provvedimento depositato il 14/02/2017 inammissibili le diverse ma analoghe istanze presentate dai ricorrenti, ritenendo che si trattasse di vizio da dedurre mediante ricorso in cassazione.
Il decreto va di conseguenza dichiarato nullo nella parte in cui non menziona e non esamina la posizione dei ricorrenti e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, per l’esame delle predette posizioni.
Va al riguardo segnalato che la ricorrente F.A.M. (C.F. *****) non risulta indicata come parte nel decreto impugnato, nella cui epigrafe è indicata un’omonima (C.F. *****), essa pure parte del presente giudizio di cassazione. Del pari, va segnalato che R.M. ha proposto ricorso in cassazione due volte, ma la sua posizione dovrà evidentemente essere riesaminata dalla Corte territoriale una sola volta.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civil, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019