Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23955 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32785-2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DENTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 22121/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 26/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in ordine alle istanze avanzate da D.I., nato in Senegal il 3/6/1997, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale di essersi allontanato dal proprio paese per andare a cercare il padre in Costa d’Avorio dove il medesimo era andato a causa di dissidi familiari. Avverso il decreto del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 10 ed 11 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Milano nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva proceduto alla audizione del ricorrente sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto risulta dal provvedimento impugnato che il Tribunale, in mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese davanti alla competente Commissione Territoriale, ha fissato e regolarmente tenuto l’udienza di comparizione delle parti. Quanto alla audizione del ricorrente non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. sez. 1 n. 17717/18), per cui rettamente il Tribunale, dopo aver adempiuto all’obbligo di disporre l’udienza di comparizione delle parti, ha ritenuto di poter decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, e cioè il verbale o la trascrizione del colloquio personale (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, causa C-348/16 Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49); tanto più che, nella specie, il ricorso neppure indica se e quali nuovi elementi fosse indispensabile acquisire.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante ammissione al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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