Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23957 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11608-2018 proposto da:

M.G. TRANS DI G.B.L. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.L., G.B., G.M., GA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1019/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

la società MG TRANS di G.B.L. & c. S.a.S. ed i soci Lidia Benendo e Barbara, Mario e Marica Gabbin propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, in rigetto dell’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 604/2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF IVA IRAP 2008;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

CONSIDERATO

CHE 1. con istanza depositata in data 7.5.2019 in uno con documentazione parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio D.L. n. 196 del 2016, ex art. 6, come convertito in L. n. 225 del 2016;

2. a detta istanza è allegata la domanda di adesione alla definizione agevolata e copia della comunicazione di accettazione della stessa e prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta per il perfezionamento della definizione della lite;

3. le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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