LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16661-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
MILAN SCAVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’Avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE LAI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 543/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 51/2013, con cui era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Milan Scavi S.r.L. avverso avvisi di accertamento IRES IRAP IVA 2007 2008;
la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 e art. 23” perchè la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale dell’Ufficio;
1.2. il motivo è fondato, non potendo avere l’appello incidentale nel processo tributario contenuto diverso da quello civile, trovando applicazione nel processo tributario, giusta la norma di rinvio del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 334 c.p.c. (cfr. nel senso dell’ammissibilità, con l’appello incidentale tardivo nel processo tributario, della proposizione di questioni diverse rispetto a quelle dedotte con l’appello principale, Cass. nn. 22836/2018, 6650/2014, 11080/2008), ed essendo quindi la verifica della tempestività dell’appello incidentale limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, vale a dire con la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni in appello nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell’appello principale;
1.3. tale termine, nel caso di specie, risulta rispettato, tenendo conto, come si rileva dai documenti allegati al ricorso da parte ricorrente, del deposito della sentenza di primo grado in data 18.2.2013, della ricezione da parte del destinatario dell’appello principale della contribuente in data 30.9.2013, del deposito dell’atto di controdeduzioni contenente l’appello incidentale in data 20.11.2013 presso la segretaria della CTR;
2. è assorbito il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale;
3.1. con il ricorso incidentale la contribuente lamenta violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) in quanto, sebbene fosse incontestato che, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento impugnati, l’Ufficio aveva eseguito un accesso mirato presso la sede legale della contribuente al fine di acquisire documentazione contabile, la CTR aveva erroneamente ritenuto che non sussistesse per l’Ufficio alcun obbligo di “emettere verbale di chiusura delle operazioni”;
3.2. la controricorrente si duole che era stato ad essa impedito di avvalersi del termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo come previsto dall’art. 12 cit.;
3.2. la doglianza è fondata atteso che in tema di verifiche fiscali, la regola, in base alla quale l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perchè la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perchè, anche in caso di accesso breve, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato art. 12 (cfr. Cass. nn. 30026/2018, 1007/2017, 7843/2015);
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, assorbito il secondo motivo di ricorso principale, va accolto il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale;
5. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, risultando in contrasto con i suindicati principi, con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti dianzi indicati e rinvia alla CTR della Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019