Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23979 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28860-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 20, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARILE;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI SANTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 663/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

nel giudizio ex art. 2901 c.c. promosso da D.M.P., in nome e per conto della figlia minorenne P.M., nei confronti di S.R., il Tribunale di Bari emise ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui accolse la domanda attorea;

la Corte di Appello ha dichiarato la tardività del gravame del S. rilevando che:

l’appello ex art. 702 quater c.p.c. avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione;

il gravame proposto con ricorso avrebbe potuto essere ritenuto tempestivo soltanto se fosse stato, non soltanto depositato, ma anche notificato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza;

nel caso di specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 18.10.2011, il S. aveva depositato il ricorso il 10.11.2011, provvedendo alla notifica del detto ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto in data 8.2.2012;

a nulla rilevava, “ai fini della tempestiva impugnazione, la circostanza che sia stato prodotto da parte appellante un altro ricorso in appello, notificato alla appellata il 10.11.2011, non depositato in cancelleria e privo del decreto di comparizione, trattandosi in questo caso di atto nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 164 c.p.c.”, considerato che “la corretta instaurazione del procedimento di appello è avvenut(a) solo a seguito (de)lla notifica del 8.2.2012, a termine ormai scaduto”;

ha proposto ricorso per cassazione il S., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; ha resistito, con controricorso, P.M. (già divenuta maggiorenne in corso di giudizio di secondo grado).

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la “nullità della sentenza ex artt. 99,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame dell’atto di appello, notificato il 10.11.11 e perciò idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, ai sensi degli artt. 156,159,164,359 e 702 quater c.p.c.”: premesso che l’appello ex art. 702 quater c.p.c. avrebbe dovuto essere proposto con citazione, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia dato atto che il ricorso era stato “confezionato in forma pienamente rispondente al paradigma di legge”, “era corredato di tutti i requisiti di validità prescritti dal disposto dell’art. 163 c.p.c. ed era quindi pienamente idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di secondo grado”;

il secondo motivo deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme processuali (artt. 156,163,164,342,359 e 702 quater c.p.c.); in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”: premesso che “l’evocazione dell’appellato, ancorchè con atto irritualmente definito ricorso, anzichè con citazione (come previsto), va ritenuta efficace quando il libello sia corredato di tutti i requisiti richiesti per la validità del detto secondo atto”, il ricorrente sostiene che “l’elemento della conoscenza del provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione – pretesamente prima della scadenza del termine dell’appello – è assolutamente estraneo al paradigma di legge e la sua mancata ricorrenza (…) non determina alcuna decadenza dall’impugnazione”; contesta che il mancato preventivo deposito del ricorso notificato e la circostanza che lo stesso fosse privo del decreto di fissazione dell’udienza potessero comportare un’invalidità insuscettibile di sanatoria; rileva, infatti, che l’ipotetica nullità risultava sanata ex tunc dall’avvenuta costituzione dell’appellata alla prevista udienza del 23.2.2012 e precisa che “l’atto di appello non è stato solo notificato, una prima volta, il 10.11.11, ma è stato anche (…) contestualmente depositato in Cancelleria ed infine notificato (…) una seconda volta l’8.2.12, con provvedimento di fissazione allegato”, cosicchè l’appellata era stata posta in condizione di conoscere i contenuti dell’altrui pretesa e di resistervi per tempo;

col terzo motivo (“nullità della sentenza, ex artt. 99,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame della istanza di rinotifica ex art. 164 c.p.c. della citazione (eventualmente) nulla formulata alla udienza del 6.4.12"), il S. si duole dell'”omesso esame della subordinata istanza di rimessione in termini, per la notifica dell’atto di appello”, rilevando che la Corte aveva errato quando – con ordinanza del 20-24.4.12 – aveva ritenuto di non concedere il chiesto termine per la rinnovazione dell’atto di citazione, riservandosi di provvedere con la sentenza, salvo nulla poi disporre, con la decisione definitiva, in punto di pretesa nullità”.

Considerato che:

è pacifico che l’appello ex art. 702 quater c.p.c. deve essere proposto con atto di citazione da notificarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza (cfr. Cass. n. 8757/2018 e Cass. n. 14502/2014) e che, in generale, nel caso in cui un’impugnazione sia stata proposta, anzichè con citazione, mediante ricorso, la sanatoria o conversione ex art. 156 c.p.c. è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c.;

la peculiarità della vicenda in esame consiste nel fatto che, entro il termine di impugnazione, è stato notificato un ricorso, che tuttavia non era stato preventivamente depositato ed era privo del decreto di fissazione dell’udienza, e che, successivamente – a termine scaduto – è stata notificata altra copia del ricorso (depositata lo stesso giorno della prima notifica) completa del decreto di fissazione dell’udienza; inoltre, l’appellata si è costituita in giudizio per l’udienza fissata, ancorchè al fine di eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione;

il ricorrente assume che il ricorso aveva il contenuto previsto per l’atto di citazione ed il fatto che sia stato notificato senza decreto di fissazione dell’udienza non comporta inammissibilità dell’appello, giacchè anche la mancanza della data di comparizione nell’atto di citazione è causa di nullità sanabile con effetti ex tunc; tanto più che, nel caso di specie, l’appellata si era costituita all’udienza fissata nel decreto successivamente notificato;

i primi due motivi del ricorso – esaminati congiuntamente – risultano fondati alla luce delle considerazioni che seguono;

è pacifico che “la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e comma 3 della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 1, mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione” (Cass. n. 22024/2009; conformi Cass. n. 12719/2016 e Cass. n. 13079/2018);

-ne consegue che “l’omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione nella copia notificata dell’atto di citazione” di appello “produce la nullità della citazione stessa poichè l’art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell’appello, richiama l’art. 163 c.p.c.”, ma il giudice “non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (…), la rinnovazione entro un termine perentorio, della menzionata decisione, i cui vizi sono così sanati” (Cass. n. 13079/2018);

tanto premesso, deve ritenersi, con riferimento specifico al caso che ne occupa, che:

la circostanza che l’atto notificato tempestivamente non contenesse l’indicazione dell’udienza fissata non comporta l’inammissibilità dell’appello, bensì – alla luce dei principi sopra richiamati – una nullità sanabile mediante l’ordine di rinnovazione dell’atto o per effetto della costituzione del convenuto (fatta salva, in questa ipotesi, la necessità di fissare una nuova udienza in caso di inosservanza dei termini a comparire);

“nè vale il rilievo che nel caso di specie si tratta di ricorso e non di citazione, poichè l’appello erroneamente proposto con ricorso, anzichè con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione (…) e dagli atti risulta pacifico che il primo ricorso, sebbene carente dell’indicazione della data dell’udienza, è stato tempestivamente notificato, per essere poi seguito dalla notifica (tardiva) di ulteriore ricorso, stavolta contenente la data dell’udienza, all’esito della quale vi è stata la costituzione della controparte, con effetto sanante” (Cass. n. 18005/2018, in motivazione);

in altri termini, deve ritenersi che la tempestiva notifica dell’atto di appello erroneamente proposto con ricorso anzichè con atto di citazione impedisca la decadenza dall’impugnazione sebbene l’atto sia privo del decreto di fissazione dell’udienza, giacchè tale carenza può essere sanata mediante rinnovazione della notifica o (come nel caso) a seguito della costituzione della controparte cui sia stata successivamente (ancorchè tardivamente) notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell’udienza, fatta salva la possibilità della parte appellata di dedurre il mancato rispetto del termine a comparire (nel qual caso il giudice dovrà fissare altra udienza nel rispetto dei termini);

la Corte territoriale ha dunque erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sull’assunto che il ricorso notificato senza il decreto di fissazione dell’udienza non fosse idoneo al raggiungimento dello scopo e non risultasse sanabile allo stesso modo di un atto di citazione privo dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione;

all’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento del terzo;

la sentenza va dunque cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte territoriale, che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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