LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24142-2017 proposto da:
CONSORZIO VALLERANO – CONSORZIO DI MIGLIORIA FONDIARIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4572/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
1. – Il Consorzio Vallerano – Consorzio di Miglioria Fondiaria ricorre per un mezzo illustrato da memoria nei confronti di B.M. contro la sentenza del 7 marzo 2017 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio avverso sentenza resa tra le parti dal locale Giudice di Pace, che aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento, a carico del B., della somma di Euro 653,80, a titoli di oneri consortili.
2. – B.M. resiste con controricorso, deducendone anzitutto l’inammissibilità per difetto di ius postulandi in capo al difensore del consorzio, officiato dal presidente del consiglio di amministrazione dell’ente, che non ne aveva i poteri.
CONSIDERATO
CHE:
3. Il ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., motivazione apparente in ordine al ricorso all’autorità della sentenza numero 21066 del 2010 del Tribunale di Roma ai fini della decisione del giudizio di appello, censurando la sentenza impugnata per avere il Tribunale immotivatamente fondato la propria decisione sulla menzionata pronuncia del Tribunale di Roma che aveva annullato una delibera modificativa dello statuto consortile la quale attribuiva veste di consorziati ai proprietari di aree ed immobili ricadenti nel comprensorio e agli aventi causa dai soggetti già consorziati.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura spiegata dal B. per avere il difensore agito in forza di procura alle liti rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione, che non ne aveva i poteri, è fondata.
Depositato il ricorso per cassazione, una volta notificato, in data 27 ottobre 2017, il Consorzio ricorrente, a fronte dell’eccezione, ha prodotto ai sensi dell’art. 372 c.p.c. originale del verbale dell’8 novembre 2017 con cui il consiglio di amministrazione del Consorzio ha ratificato l’avvenuto rilascio della procura in favore del difensore ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza qui in esame: si tratta cioè di ratifica in questo caso effettuata successivamente alla proposizione del ricorso.
Sicchè trova applicazione il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 13431; Cass. 29 marzo 2019, n. 8933), neppure essendo possibile una sanatoria dell’atto ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1255).
6. – Il motivo è comunque manifestamente infondato.
Il Consorzio ricorrente ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di motivare in ordine al rilievo della sentenza precedentemente resa dallo stesso Tribunale capitolino, non passata in giudicato, che aveva ritenuto il B. estraneo alla compagine consortile.
Orbene, il principio di diritto cui il ricorrente ha fatto riferimento si riassume nella massima secondo cui: “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ile condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (Cass. 12 novembre 2014, n. 24046).
Ciò detto, la manifesta infondatezza del motivo discende dalla non pertinenza del principio invocato, ove si consideri che il Tribunale non ha esercitato il proprio potere discrezionale di sospensione, che ha da essere motivato, ma si è conformato alla regola iuris secondo cui, ancor prima del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto, giacchè: “La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l’esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell’attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo” (così Cass., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060, richiamata da Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).
7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,. in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sestai sezione civile, sotto sezione prima, il 7 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 26 settembre 2019