LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24421-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SATI STUDI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1418/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1418/2013 depositata il 29.5.2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
RILEVATO
Che:
– Con sentenza del 31.8.2005, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda introdotta con atto di citazione da S.A.T.I. Studio e Applicazioni Industriali srl nel contraddittorio con il Ministero delle Finanze, atto nel quale esponeva di avere ricevuto la notifica di sei inviti di pagamento emessi dalla Dogana di *****, per la complessiva somma di lire 3.085.616.490, unitamente a sei atti di accertamento e rettifica (tutti datati 24.11.2000), in cui si contestava la falsità del certificato di importazione AGRIM ***** rilasciato dall’ODEADOME (Ufficio Sviluppo dell’Economia Agricola del Dipartimento d’Oltre mare) di *****, per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta; lamentava in particolare la società istante la mancanza di prova della falsità della menzionata documentazione, la propria buona fede nell’acquisto della merce da un soggetto terzo e che incombeva in capo alla amministrazione l’onere di fornire la prova della propria pretesa;
– Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero, con l’intervento dell’Agenzia delle Dogane (quest’ultima divenuta operativa – al pari delle altre agenzie fiscali – a far tempo dall’1.1.2001, in forza di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c.);
– Il ministero riproponeva la questione – disattesa in primo grado – della propria carenza di legittimazione passiva;
– Nel merito l’appello si incentrava sulla erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto non provata la falsità dei certificati di importazione AGRIM;
La corte d’appello rigettava l’appello proposto dal Ministero e dall’Agenzia delle Dogane, interveniente, e condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite;
– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso, affidato a tre motivi.
– La società, intimata, non si è costituita;
– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– In via pregiudiziale va ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, parte del giudizio, rispetto alla quale la sentenza non è stata impugnata, disponendosi, a tal fine, il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento; rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019