LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 13775/2013 proposto da:
O.S. rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Sansone con domicilio eletto in Roma via dei Gracchi n. 151 presso lo studio Di Genio, Segreto e Ricchiuti.
-Ricorrente-
Contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;
-Controricorrente-
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione di Salerno n. 600/04/12 depositata il 21/11/2012.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 30/04/2019.
RILEVATO
O.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Campania -sezione di Salerno n. 600/4/2012, depositata il 5.11.2012, che aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per essere stato proposto tardivamente. Giova premettere che la controversia era insorta per l’opposizione del ricorrente a tre avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007, oggetto di tre distinti ricorsi che la CTP di Salerno, riunitili, accoglieva con la decisione che il contribuente aveva appellato.
In particolare, ritiene il giudice regionale che l’iscrizione a ruolo, e quindi la costituzione dell’appellante presso la Commissione regionale della Campania sezione di Salerno, avvenuta in data 13.04.2012, sia oltre il termine di 30 giorni, la cui scadenza cadeva il 12.04.2012. Come pure tardivo era stato il necessario deposito dell’atto presso la CTP di Salerno.
Tale la motivazione della declaratoria di inammissibilità.
Su tale premessa il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi:
Il primo prospetta ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione di legge con riferimento al D.L. n. 546 del 1992, e all’art. 165 c.p.c.
Il secondo, con riferimento alle stesse circostanze relative alla tempestività della notifica, censura il diverso profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
Il contribuente ha censurato la sentenza della CTR sotto il profilo dell’erroneità del computo dei termini ai fini della tempestività del deposito dell’atto di appello, effettuato sull’errato presupposto che il termine dovesse decorrere dalla spedizione dell’atto da parte del ricorrente e non dalla ricezione da parte del resistente.
In materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali con la sentenza n. 13452 del 2017, hanno statuito che “nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
Alla stregua di tale condivisibile determinazione (ulteriormente ribadita anche da Cass. n. 19642/2018) va sottolineato che, nel caso di specie, il ricorso d’appello è stato notificato a mezzo del servizio postale, mediante due raccomandate in data 13.03.2012, indirizzate l’una all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania e l’altra alla Direzione provinciale di Salerno della stessa Agenzia.
I plichi sono stati ricevuti dal primo ufficio in data 14.03.2012 e dal secondo in data 16.03.2012. Dalla prima di tali date decorrevano, dunque, i trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente. L’iscrizione a ruolo dell’appellante, e cioè la sua costituzione, presso la CTR Campania è avvenuta in data 13.03.2012 e nella stessa data è avvenuto il deposito dell’atto, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. I suddetti riferimenti temporali sono pacifici.
Con riferimento, pertanto, alla data di ricevimento, e non, come ritenuto dal giudice regionale, a quella della spedizione, la costituzione in giudizio deve ritenersi tempestiva, come pure il deposito dell’atto presso la menzionata CTP. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania – sez distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi sul merito dell’appello oltre che sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019