Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24027 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 29092/2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12

-Ricorrente-

Contro

S.T.I.E. s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cacciato con domicilio eletto presso lo studio Trivoli & Associati in Roma via Marocco n. 18

-Controricorrente – Ricorrente incidentale-

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellla Lombardia n. 132/42/2011 depositata il 25/10/2011.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 14/05/2019.

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso al sentenza della CTR per la Lombardia n. 132/42/11 depositata il 25.10.2011.

La vicenda scaturisce dall’opposizione della società STIE p.a. atti di accertamento di rettifica delle dichiarazioni IRAP per gli anni 2003, 2004 e 2005, poi fatti oggetto di separati ricorsi alla CTP di Lodi che, riunitili, li accoglieva in parte e la CTR li confermava.

L’Agenzia delle Entrate proponeva il ricorso in esame, avverso la parte della decisione d’appello con cui aveva disapplicato le sanzioni. La società si costituiva con controricorso e ricorso incidentale.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio la società avviava la procedura per la definizione agevolata della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, come comunicato con la nota del 29/09/2017.

L’Agenzia a sua volta con la nota del 08/08/2018 comunicava che la procedura era stata definita ed allegava la comunicazione in tale senso dell’Ufficio, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 con compensazione tra le parti delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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