LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1491/2015 proposto da:
Treddi Costruzioni srl rappresentata e difesa da avv. Ugo Mastelloni con domicilio eletto in Roma piazza Capranica 95
– Ricorrente-
Contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 447/09/13 depositata il 29/11/2013.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 14/05/2019.
RILEVATO
La società Treddy Costruzioni srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 447/09/2013 depositata il 29/11/2013.
La vicenda scaturisce dall’opposizione della contribuente all’avviso di rettifica in aumento del valore di due terrei acquistati dalla contribuente nel 2006. Avverso il suddetto avviso proponeva ricorso alla CTP di Roma con esito favorevole. L’Agenzia proponeva, pertanto, appello, che la CTR accoglieva con la decisione in esame. Non resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si costituiva al solo fine di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Nei corso del giudizio l’Avvocatura erariale con istanza del 3/09/2018 informava che la società aveva avviato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, versando quanto dovuto per il perfezionamento. Chiedeva pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per il pagamento della fattispecie ex D.L. n. 50 del 2017 con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019