LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6014/2015 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12
– Ricorrente –
Contro
da Farmacie Petrone srl, rappresentata e difesa da avv. M. Di Fiore con domicilio eletto in Roma via Banco di S. Spirito n. 42.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7970/47/2914 depositata il 23/09/2014 Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 14/05/2019
RILEVATO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso al sentenza della CTR della Campania n. 7970/47/2014 depositata il 23/09/2014.
La vicenda scaturisce dall’opposizione della contribuente “Farmacie Petrone srl” all’avviso di accertamento di omesso o tardivo versamento IRAP per l’anno d’imposta 2006. Avverso il suddetto avviso proponeva ricorso alla CTP di Napoli che l’accoglieva. L’Agenzia proponeva pertanto appello, che la CTR respingeva con la decisione in esame. Resisteva con controricorso la società.
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio il contribuente depositava nota datata 4.10.2017 con cui informava d’aver avviato, versando quanto dovuto, la procedura di definizione agevolata della controversia ex lege n. 96 del 2017 e chiedeva la sospensione del giudizio. Con successiva nota del 17/10/2018 l’Avvocatura erariale comunicava che l’Agenzia delle Entrate aveva perfezionato la procedura ed allegava il provvedimento della Direzione Regionale della Campania attestante la definizione. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019